Compensazione modello F24: con la pubblicazione della risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato ai contribuenti le modalità di presentazione dei modelli F24 con l’indicazione dei crediti d’imposta da utilizzare in compensazione.

La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi, fa riferimento a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 3, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 157 del 19 dicembre 2019.

Compensazione modello F24: ecco le novità che sono state introdotte per quanto riguarda le regole da seguire

Le disposizioni che sono contenute all’interno dell’articolo legislativo che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico nazionale alcune novità per quanto riguarda le modalità e le procedure da seguire in merito alla presentazione dei modelli F24 che contengono i crediti d’imposta da utilizzare in compensazione.

In particolare, le suddette modifiche riguardano:

  • l’estensione dell’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, prima riferito solamente all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, per quanto riguarda i crediti d’imposta che:
    • vengono utilizzati in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24;
    • hanno un importo superiore a 5.000 euro annui;
    • si riferiscono alle imposte sui redditi e all’IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive;
  • l’ampliamento dell’obbligo di utilizzo del modello F24, esclusivamente attraverso le modalità telematiche che vengono messe a disposizione all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, anche per:
    • la compensazione dei crediti d’imposta che sono stati maturati in qualità di sostituti d’imposta;
    • le compensazioni dei crediti d’imposta che vengono effettuate da quei soggetti che non sono titolari di partita IVA.

Ecco chi ha l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito

Riprendendo i punti che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, ecco quali sono le compensazioni che sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o della domanda da cui emerge il credito da parte del contribuente:

  • le imposte sostitutive;
  • le imposte sui redditi e addizionali;
  • l’IRAP;
  • l’IVA.

In particolare, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24 dal contribuente a partire dal 10° giorno successivo a quello relativo alla corretta presentazione telematica della preventiva dichiarazione da cui emerge il credito stesso all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di invio della suddetta dichiarazione sussiste solamente nell’ipotesi in cui i crediti d’imposta da utilizzare in compensazione siano di importo superiore a 5.000 euro annui, prendendo in considerazione esclusivamente le compensazioni dei crediti che devono essere indicate all’interno del modello F24.

Quali sono i crediti d’imposta che obbligano il contribuente alla presentazione online del modello F24?

Prima della riforma legislativa avvenuta nel 2019, l’obbligo di presentazione del modello F24 all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematiche sussisteva solamente nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA.

Ad oggi, invece, tale obbligo deve essere rispettato da tutti i contribuenti e i sostituti d’imposta, i quali devono accedere ai servizi online che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui debbano utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi alle seguenti categorie:

  • le imposte sostitutive;
  • le imposte sui redditi e addizionali;
  • l’IRAP;
  • l’IVA;
  • le agevolazioni e i crediti che devono essere indicati all’interno del quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • i sostituti d’imposta.

A tal proposito, dunque, la compensazione con il modello F24 può essere effettuata online, tramite i servizi telematici presenti sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, attraverso una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • tramite un intermediario abilitato.