Bonus vacanze: in base a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 176 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), i nuclei familiari che hanno un ISEE di importo uguale o inferiore a 40.000 euro possono beneficiare di un contributo economico pari a 500 euro, utilizzabile per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi, dai tour operator, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Dunque, chi aveva richiesto il bonus vacanze nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e aveva avuto la possibilità di utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021, poteva beneficiare di un contributo economico di importo variabile in base alla dichiarazione ISEE e alla numerosità del nucleo familiare.

L‘ammontare dell’incentivo, in particolare, era pari a:

  • 500 euro per ogni nucleo familiare composto da tre o più persone;
  • 300 euro per ogni nucleo familiare composto da due persone;
  • 150 euro per ogni nucleo familiare composto da una persona.

Tali importi venivano riconosciuti ai soggetti beneficiari esclusivamente in forma digitale, previa presentazione di un’apposita domanda, inserendo le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) e allegando la dichiarazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare.

Per quanto riguarda le caratteristiche e il funzionamento del bonus vacanze, invece, quest’ultimo:

  • poteva essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche se diverso dalla persona che ha presentato la domanda per ottenerlo;
  • doveva essere speso in un’unica soluzione presso:
    • un’unica struttura turistica ricettiva in Italia, ovvero un albergo, un campeggio, un villaggio turistico, un agriturismo o un bed & breakfast;
    • un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti all’interno del territorio nazionale;
  • veniva concesso in misura pari all’80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
  • il restante 20%, invece, potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Bonus vacanze: ecco come compilare il modello 730/2023 per beneficiare della detrazione d’imposta spettante

I contribuenti che hanno presentato la richiesta nei tempi previsti per beneficiare del bonus vacanze hanno la possibilità di ottenere in detrazione il 20% dell’importo loro spettante attraverso l’indicazione della spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi 2023.

In particolare, i soggetti beneficiari devono compilare il “Rigo E83 – Altre detrazioni” della “SEZIONE VI – Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta” del “QUADRO E – Oneri e spese” del modello 730/2023 nel seguente modo:

  • il contribuente deve inserire il codice 3 e deve indicare il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020 e riconosciuto al proprio nucleo familiare, nonché beneficiato entro il 31 dicembre 2021. Il contribuente non potrà inserire e beneficiare della detrazione d’imposta relativa al bonus vacanze nel caso in cui l’abbia già richiesta durante il corso del periodo d’imposta 2021 o del periodo d’imposta 2022, mediante la presentazione rispettivamente del modello 730/2021 o del modello Redditi PF 2021 oppure del modello 730/2022 o del modello Redditi PF 2022. In sostanza, il soggetto beneficiario (ossia colui che ha utilizzato il credito d’imposta e che risulta essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta emesso dal fornitore) dovrà indicare, in base alle informazioni che possono essere consultate all’interno del “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore del bonus vacanze, i seguenti importi:
    • il 20% dell’importo riconosciuto;
    • il 20% dell’importo pagato, nel caso in cui la vacanza sia costata di meno rispetto all’ammontare spettante;
  • il contribuente, eventualmente, deve inserire il codice 4 e deve indicare l’importo del bonus vacanze che non gli spettava, in maniera totale o parziale, ma del quale ha comunque beneficiato sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

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