Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione: i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 hanno assunto dei nuovi lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato possono beneficiare, per quanto riguarda gli anni 2008, 2009 e 2010, di un credito d’imposta di importo pari a 333 euro per ogni lavoratore assunto e per ogni mese.

Tal bonus, in particolare, che è stato introdotto dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, prevede la concessione di un credito d’imposta legato all’incremento dell’occupazione per quei datori di lavoro che assumono all’interno delle seguenti regioni d’Italia:

  • Calabria;
  • Campania;
  • Puglia;
  • Sicilia;
  • Basilicata;
  • Sardegna;
  • Abruzzo;
  • Molise.

Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione viene riconosciuto in misura pari a:

  • 333 euro per ogni lavoratore dipendente che viene assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • 416 euro per ogni lavoratrice dipendente che rientra all’interno della definizione di “lavoratore svantaggiato” disciplinata dall’art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204 del 2002, pubblicato da parte della Commissione Europea il 5 dicembre 2002,

In base a quanto viene disciplinato all’interno della legge vigente in materia, il credito d’imposta “spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007”.

Per quanto riguarda, invece, le assunzioni di lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo parziale, l’ammontare dell’agevolazione riconosciuta varia in base alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, spetta a condizione che:

  • i lavoratori dipendenti che vengono assunti:
    • non abbiano mai lavorato prima;
    • non abbiano perso l’impiego precedente;
    • non siano portatori di handicap;
    • non siano lavoratrici donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato;
  • vengano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche per quanto riguarda le unità lavorative er cui non si può beneficiare del credito d’imposta;
  • vengano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2007 e il 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere come bisogna compilare il modello 730/2023 per poter ottenere il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per ottenere l’agevolazione fiscale

I datori di lavoro che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione devono inserire quest’ultimo all’interno della “SEZIONE XIII – Altri crediti d’imposta” del “QUADRO G – Crediti d’imposta” del modello 730/2023.

In particolare, i soggetti interessati dovranno andare a compilare il Rigo G15 nel seguente modo:

  • nella colonna 1 (codice) il contribuente deve indicare il codice “6” relativo al “credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
  • nella colonna 2 (Importo) il contribuente deve indicare l’importo del credito d’imposta del quale intende beneficiare;
  • nella colonna 3 (Residuo 2021) il contribuente deve riportare l’importo che è stato indicato:
    • all’interno del rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del modello 730/2022;
    • all’interno del rigo RN47, col. 12, del quadro RN del modello Redditi PF 2022;
  • nella colonna 4 (Rata 2020) il contribuente deve indicare l’importo che viene riportato:
    • all’interno del rigo 158, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del modello 730/2022;
    • per il coniuge, all’interno del rigo 158, colonna 4, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del modello 730/2022;
  • nella colonna 6 (di cui compensato in F24) il contribuente deve indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.

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