Bonus Pos 2023: il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione economica che viene riconosciuta agli imprenditori o ai lavoratori autonomi, che hanno conseguito durante il corso dell’anno d’imposta precedente dei ricavi e dei compensi in misura inferiore a 400.000 euro.
Il bonus Pos 2023, in particolare, prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.
I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i Pos che servono per permette l’accettazione delle transazioni, nello specifico, hanno l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione contenente i dati delle commissioni applicate, registrate a partire dal 1° luglio 2020, in modo da poter effettuare il calcolo del credito d’imposta che spetta all’esercente.
Le modalità che riguardano l’obbligo di comunicazione che sussiste nei confronti di quei soggetti che sono i prestatori di servizi di pagamento sono state definite dall’Agenzia delle Entrate mediante la pubblicazione del provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020, il quale dispone per l’appunto quanto segue:
“Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili”.
Bonus Pos 2023: i termini e le modalità per la presentazione della comunicazione
In base a quanto disposto all’interno dell’art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle commissioni applicate, registrate a partire dal 1° luglio 2020, sono:
“I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione”.
I suddetti pagamenti, in particolare, sono quelli che vengono effettuati mediante l’utilizzo di carte di credito, carte dei debito, carte prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tacciabili offerti da:
- i prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione previsto all’interno dell’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973;
- i prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli elencati all’interno del punto precedente, in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte dei soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.
Per quanto riguarda, invece, i dati che devono essere inseriti all’interno della comunicazione, i soggetti obbligati dovranno includere:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
I dati appena citati devono essere inviati mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio Dati (SID), dopo essere stati redatti grazie ad un apposito software di controllo e di preparazione dei file dove organizzare i dati, il quale viene messo a disposizione in maniera gratuita all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, per quanto riguarda i termini di presentazione della comunicazione contenente i dati delle commissioni applicate, registrate a partire dal 1° luglio 2020, quest’ultima deve essere trasmessa entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
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