Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: qualora il contribuente abbia conseguito dei redditi in un Paese estero, costui dovrà indicarli all’interno del modello Redditi PF 2023, in modo da pagare le tasse dovute e da ottenere l’eventuale credito d’imposta del quale si ha diritto.
La tassazione del redditi prodotti all’estero dai soggetti che sono residenti in Italia l’abbiamo già affrontata durante il corso di un precedente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24.
Oltre a pagare le tasse dovute, però, il contribuente che presta la propria attività lavorativa all’interno di uno Stato estero potrà beneficiare di un credito d’imposta indicandolo all’interno del “QUADRO CE – Credito di imposta per redditi prodotti all’estero” del modello Redditi PF 2023.
Tale quadro, in particolare, è riservato a quei “soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR”.
Per imposte divenute definitive si intende quelle che sono tali entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in questione (30 novembre 2023), oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, nei casi previsti dall’art. 165, comma 5, del TUIR.
A tal proposito, dunque, non devono essere indicate all’interno del modello quelle imposte che:
- sono state pagate in acconto o in via provvisoria;
- prevedono la possibilità di ottenere un rimborso totale o parziale.
“Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”.
Il contribuente per beneficiare del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero dovrà avere cura di conservare la documentazione necessaria, dalla quale si deve evincere:
- l’ammontare del reddito prodotto;
- le imposte pagate in via definitiva.
Il credito d’imposta, in particolare, viene riconosciuto ai soggetti residenti nel territorio dello Stato, che controllano imprese o enti residenti o localizzate in Stati o in territori che hanno un regime fiscale privilegiato.
In alternativa, l’agevolazione è prevista anche per le controllate residente, ma solamente nel caso in cui i suddetti soggetti abbiano conseguito degli utili e nel caso in cui si verifichi il rispetto della condizione prevista all’interno dell’art. 47 bis, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nello specifico, l’art. 165 del TUIR prevede che il credito d’imposta spetta in base a:
- le imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione;
- gli utili conseguiti;
- i limiti dell’imposta italiana relativa agli utili.
Il contribuente, dunque, dovrà indicare il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero all’interno del quadro CE del modello Redditi PF 2023, il quale è composto da 3 sezioni:
- la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui all’art. 165, comma 1 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;
- la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR e dell’eventuale credito spettante;
- la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: le istruzioni per la compilazione del quadro CE del modello Redditi PF 2023
Il contribuente deve compilare il quadro CE del modello Redditi PF 2023 nel seguente modo:
- nella “SEZIONE I – Credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto” il contribuente deve indicare le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione, qualora non siano state già inserite all’interno delle precedenti dichiarazioni dei redditi. In particolare:
- la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente spettante del credito d’imposta;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
- nella “SEZIONE II – Credito d’imposta di cui al comma 6 dell’art. 165 del TUIR” il contribuente deve indicare le eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR.