Rimborso TARI: con la pubblicazione della circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

La suddetta circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in particolare, che è stata redatta dal Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, fa riferimento alla questione relativa al calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche.

A tal proposito, dunque, il MEF ha fornito dei chiarimenti anche per quanto riguarda le eventuali richieste di rimborso che avrebbero potuto essere avanzate da parte dei contribuenti.

La problematica, nello specifico, prende spunto da quanto è stato disposto all’interno della risposta all’interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate, in cui è stato chiesto proprio se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie dell’utenza domestica da prendere come riferimento comprenda anche quella relativa alle pertinenze dell’abitazione.

Questo deriva dal fatto che alcuni comuni hanno l’abitudine di calcolare la quota variabile, oltre che in relazione all’abitazione in sé, anche in merito alle pertinenze, andando ad aggravare il costo da sostenere per le famiglie che ci vivono, le quali dovranno versare una tassa già alta rispetto a quella che dovrebbero pagare nel caso in cui la quota variabile venga calcolata una sola volta rispetto alla superficie totale.

Rimborso TARI: quando può essere richiesto? Ecco quali sono le tempistiche da rispettare e i dati che devono essere inseriti all’interno della domanda

Il rimborso della TARI, dunque, può essere richiesto dal contribuente nel caso in cui il calcolo che viene effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti sulla parte variabile della propria utenza domestica risulti errato.

In tale circostanza, il soggetto in questione potrà richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il rimborso della TARI, invece, non potrà essere richiesto dal contribuente nei seguenti casi:

  • quando il tributo da pagare riguarda la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), dal momento che ha delle regole diverse rispetto a quelle previste per la TARI, come per l’appunto il fatto che non esiste la ripartizione dell’importo da pagare tra quota fissa e quota variabile;
  • quando i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva.

Per quanto riguarda le tempistiche per la presentazione della richiesta di rimborso della TARI, il contribuente dovrà fare domanda entro il termine di 5 anni dalla data in cui viene effettuato il versamento della tassa, in base alle disposizione che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

La domanda di rimborso dovrà contenere al suo interno:

  • tutti i dati necessari ad identificare il contribuente;
  • l’importo versato dal contribuente;
  • l’importo per il quale si richiede il rimborso della TARI;
  • i dati identificativi della pertinenza che è stata inserita in maniera errata all’interno del calcolo della TARI.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infine, precisa che:

“I regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza”.

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