Pagamento bonus 150 euro: con la pubblicazione del messaggio n. 1389 del 14 aprile 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la presentazione delle domande di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte in seguito ai controlli che sono stati effettuati in merito all’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento all’indennità una tantum di importo pari a 150 euro disciplinata dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 19, commi 11, 13 e 14, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022.

Pagamento bonus 150 euro: le istruzioni INPS per la presentazione delle domande di riesame in caso di reiezione dell’istanza

La normativa alla quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale il bonus 150 euro, il quale viene erogato previa presentazione di un’apposita domanda all’INPS da parte dei soggetti che dispongono dei requisiti necessari e viene riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:

  • i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca;
  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
  • i soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Con la pubblicazione della circolare n. 127 del 16 novembre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni applicative per quanto riguarda il bonus 150 euro riconosciuto alle suddette categorie di lavoratori, fornendo anche il calendario relativo ai pagamenti e i requisiti per l’accesso all’indennità una tantum.

I soggetti richiedenti possono consultare l’esito della domanda presentata e le relative motivazioni all’interno del sito web dell’INPS, seguendo il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di riscontro positivo dal controllo che viene effettuato dall’Istituto, il soggetto richiedente può presentare una domanda di riesame entro 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio dell’INPS (14 aprile 2023) oppure dalla data in cui il lavoratore è venuto a conoscenza della reiezione della propria domanda presentata per il bonus 150 euro, nel caso in cui quest’ultima sia successiva rispetto al 14 aprile 2023.

In particolare, per poter chiedere l’eventuale riesame, l’utente dovrà selezionare il pulsante “Chiedi riesame” nel caso in cui la sua domanda per l’indennità sia nello stato di “Respinta” e la motivazione resa dall’INPS sia considerata non idonea dal soggetto interessato.

Quest’ultimo dovrà fornire la motivazione per cui procede con la richiesta di riesame e allegare la documentazione richiesta mediante l’apposita funzione “Allega documentazione”.

La richiesta potrà essere fatta semplicemente attraverso lo stesso strumento grazie al quale si è potuto presentare la domanda per il bonus 150 euro.

Requisiti di accesso all’indennità una tantum

I collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca possono ricevere il bonus 150 euro nel caso in cui possiedano i seguenti requisiti:

  • i relativi contratti siano attivi alla data del 18 maggio 2022
  • non titolarità, alla data del 18 maggio, di trattamenti pensionistici di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 144 del 2022;
  • un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro.

I lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, devono possedere i seguenti requisiti:

  • avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente;
  • un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, infine, devono:

  • avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo;
  • fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.