Tasse universitarie non pagate: per rassicurarvi subito, nel caso in cui non abbiate pagato le tasse universitarie al vostro Ateneo non rischiate nulla a livello fiscale, anche se, purtroppo avrete delle conseguenze a livello accademico.
In particolare, in caso di mancato pagamento delle rette universitarie lo studente incorrerà in delle sanzioni, a meno che non sia trascorso un cospicuo lasso di tempo che farà andare in prescrizione la violazione.
Per prima cosa, sulle tasse universitarie non pagate lo studente dovrà andare a pagare anche i c.d. “interessi di mora”, i quali si andranno a sommare alle rette dovute e saranno maggiori man mano che passa il tempo.
Infatti, gli interessi da pagare saranno di una cifra quasi irrisoria nel caso in cui il ritardo nel pagamento sia di poco conto, mentre potranno essere anche di varie centinaia di euro qualora non si paghino le tasse per vari mesi.
L’importo da pagare viene deciso dal singolo Ateneo, il quale avrà la facoltà anche di stabilire un tetto massimo da corrispondere in caso di mancato pagamento per periodi di tempo molto lunghi.
Una volta che lo studente ha raggiunto questa soglia, incorrerà nel blocco della propria carriera universitaria: questo significa che non potrà dare più gli esami, appelli e fare nulla di quello che può fare un normale studente universitario, fino al momento in cui verserà alla propria università quanto dovuto.
Tasse universitarie non pagate: ecco quando vanno in prescrizione
L’unica speranza alla quale si può aggrappare uno studente in caso di tasse universitarie non pagate è l’ipotesi che la violazione cada in prescrizione.
La prescrizione, in particolare, è un istituto di diritto che subentra sia per le violazioni di tipo penale che per quelle di tipo civile.
Solitamente, la prescrizione estingue un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio per un periodo di tempo pari a 10 anni.
Nel caso di mancato pagamento delle tasse universitarie, invece, prevede dei tempi inferiori, con il subentro della prescrizione dopo soli 5 anni, dal momento che le tasse che devono essere versate in maniera periodica hanno un periodo di prescrizione più breve, in base alle disposizioni contenute all’interno dell’art. 2948, punto 4), del Codice Civile.
La prescrizione inizia a partire dal primo giorno in cui il diritto può essere fatto valere, a meno che l’università non abbia tentato di riavere i soldi delle tasse universitarie che non sono state pagate dallo studente.
In questo caso, infatti, la prescrizione inizierà a partire dal primo giorno in cui l’Ateneo ha tentato di riavere i soldi dallo studente, facendo ripartire il conteggio da zero.
Per avere maggiori informazioni sulle tempistiche della prescrizione, ti consiglio di andarti a riprendere un nostro vecchio articolo di approfondimento, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24.
Decadenza, rinuncia e congelamento
La carriera di uno studente si intende decaduta qualora:
- non viene rinnovata l’iscrizione per 8 anni accademici;
- non viene sostenuto nessun esame per 8 anni accademici.
La rinuncia agli studi, invece, potrà essere richiesta anche in caso di tasse universitarie non pagate, in modo da abbandonare la propria carriera universitaria e smetter così di pagare le rette successive.
Lo studente dovrà pagare esclusivamente l’imposta di bollo di importo pari a 16 euro, e avrà la possibilità di immatricolarsi nuovamente, sia allo stesso corso frequentato in precedenza che ad un altro corso di laurea.
Inoltre, lo studente potrà richiedere anche il riconoscimento di eventuali crediti che ha acquisito durante il corso della precedente carriera universitaria.
Se lo studente, infine, già sa di vuole intraprendere nuovamente gli studi dopo essersi preso una pausa dalla propria carriera universitaria, potrà richiedere il c.d. “congelamento“, ma solamente qualora sia in regola con il pagamento delle rette universitarie.
In questo modo, non si dovranno pagare le future rette universitarie, ma alcune volte viene richiesto un contributo di iscrizione dagli Atenei quando si riprendere con la propria carriera.