Dichiarazione IVA: in base a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, il modello IVA relativo all’anno 2022 deve essere presentato nel periodo che va dal 1° febbraio 2023 al 2 maggio 2023.
Tale scadenza non fa riferimento al termine ultimo entro il quale il dichiarante deve presentare il modello IVA agli intermediari, ma riguarda solamente la scadenza oltre la quale questi ultimi non potranno più procedere con l’invio con modalità telematiche della dichiarazione IVA all’Agenzia delle Entrate.
Sempre lo stesso decreto ha previsto, inoltre, che le dichiarazioni che vengono presentate entro 90 giorni dalla suddetta scadenza fissata vengono considerate valide, purché siano corrisposte le sanzioni che sono disposte dalla legge vigente in materia.
I modelli che, invece, saranno presentati con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza del 2 maggio 2023, saranno considerati omessi, ma costituiranno comunque titolo per la riscossione dell’imposta dovuta dal dichiarante.
Ecco qui di seguito quali sono le modalità con le quali è possibile presentare la dichiarazione IVA all’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione IVA: come presentare il modello entro il 2 maggio 2023
La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta da parte del dichiarante: i soggetti che decidono di presentare direttamente la propria dichiarazione IVA dovranno autenticarsi sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, all’interno degli appositi servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando le proprie credenziali (i soggetti diversi dalle persone fisiche inviano il modello tramite i propri incaricati);
- presentazione tramite un intermediario abilitato: gli intermediari che possono trasmettere in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni sono i seguenti:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati;
- avvocati tributaristi – studi associati;
- avvocati tributaristi – società tra professionisti;
- iscritti nel registro dei revisori legali dei conti;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- notai iscritti;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro;
- presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato): le Amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri soggetti incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ovvero:
- del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il suo sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili;
- presentazione tramite società appartenenti al gruppo: nell’ambito di gruppi societari il modello può essere trasmesso da uno o più soggetti che appartengono al gruppo stesso, mediante l’utilizzo del servizio telematico Entratel.
L’Agenzia delle Entrate considera presentata la dichiarazione IVA nel momento in cui riceve correttamente i dati da parte di uno dei suddetti soggetti e rilascia, in caso di riscontro positivo dai controlli effettuati, una comunicazione che attesta, per l’appunto, l’avvenuto ricevimento dei dati, la quale viene rilasciata sempre con modalità telematiche al dichiarante.