Modello 730 2023: come ogni anno, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico dovrà effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca o dovrà trattenere le somme, o le rate nel caso in cui sia stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi a:

  • l’IRPEF;
  • la cedolare secca;
  • le addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
  • l’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
  • l’acconto all’addizionale comunale all’IRPEF.

Ciò nonostante, nel caso in cui l’importo che viene fuori in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 di ogni singola imposta o addizionale risulti uguale o inferiore a 12 euro, il sostituto d’imposta o l’ente pensionistico non dovranno eseguire alcun versamento del debito o rimborso del credito.

Per quanto riguarda i pensionati, invece, tali operazioni vengono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre, anche nel caso in cui sia stata richiesta la rateizzazione dal contribuente.

Nel caso in cui la retribuzione erogata nel mese risulti insufficiente, allora la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

I rimborsi saranno erogati ai contribuenti solamente in seguito alle operazioni di controllo preventivo che vengono effettuate dall’Agenzia delle Entrate sul modello 730 2023 che viene presentato. Questi ultimi, in particolare, potranno essere effettuati entro le seguenti tempistiche:

La trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEFe alla cedolare secca, invece, sarà effettuata nel mese di novembre.

Nell’ipotesi in cui il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca venga trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure vuole che quest’ultima non venga effettuata, costui dovrà comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Modello 730 2023 senza sostituto d’imposta: ecco come funzionano i pagamenti e i rimborsi

Per concludere le regole sul funzionamento dei rimborsi, delle trattenute e dei pagamenti, infine, ecco cosa succede in caso di presentazione del modello 730 2023 precompilato o ordinario senza sostituto d’imposta. In particolare:

  • nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi presentata emerga un debito, allora il Caf (Centro di assistenza fiscale) o il professionista abilitato dovranno alternativamente:
    • inviare il modello F24 con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate;
    • consegnare il modello F24 compilato al contribuente entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, in modo che quest’ultimo abbia la possibilità di effettuare il pagamento di quanto dovuto presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale (qualora il modello 730 2023 senza sostituto d’imposta venga presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, il pagamento potrà essere effettuato online, attraverso l’apposita sezione presente sul sito web dell’AdE, oppure stampando il modello F24 e versando le imposta con le modalità ordinarie);
  • nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi presentata emerga un credito, allora il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, attraverso una delle seguenti modalità:
    • mediante accredito sulle coordinate del conto corrente bancario o postale (codice IBAN) che viene fornito dal contribuente;
    • tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A., qualora non siano state fornite le coordinate del conto corrente dal contribuente.