Rateizzazione bollette delle imprese: con la pubblicazione del decreto del 3 marzo 2023 all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sono state previste delle modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda questa rateizzazione delle bollette delle imprese: modalità di accesso, tempistiche e documentazione da allegare alla domanda.
Rateizzazione bollette delle imprese: modalità di accesso, tempistiche e documentazione da allegare alla domanda
In base a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 3, del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il decreto a cui abbiamo fatto riferimento durante il corso del precedente paragrafo stabilisce “le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia”.
In particolare, per quanto riguarda i consumi che sono stati effettuati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023, e che vengono fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale sono tenuti a:
- rateizzare l’importo eccedente della bolletta, nel caso in cui gli venga richiesto dalle suddette imprese;
- riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle suddette imprese di:
- chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta;
- i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
In merito alla dicitura di “importo eccedente della bolletta”, il decreto precisa che quest’ultimo rappresenta:
“L’ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo”.
Per accedere alla rateizzazione delle bollette delle imprese per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, queste ultime dovranno presentare un’apposita domanda al fornitore entro 15 giorni dall’emissione della bolletta.
L’istanza dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante altre modalità, purché riescano a garantire la tracciabilità.
Nel caso in cui le bollette risultino scadute, la domanda da parte delle imprese dovrà essere presentata entro il termine di 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero l’11 aprile 2023.
La domanda di rateizzazione delle bollette delle imprese, inoltre, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento della domanda.
In seguito alla presentazione della domanda di rateizzazione, il fornitore provvederà all’accoglimento della stessa, specificando tutte le informazioni necessarie per il pagamento della bolletta e proponendo all’impresa richiedente:
- un piano di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti;
- l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
- le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36rate mensili.
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