Congedo di paternità: con la pubblicazione del messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 l'INPS ha comunicato le istruzioni operative per quanto riguarda il versamento del c.d. ticket di licenziamento.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo (intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità, obbligatorio o alternativo, e sino al compimento di un anno di età del bambino), determinano la sussistenza dell'obbligo contributivo previsto all'interno dell'art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, ovvero il c.d. ticket di licenziamento.
Prima di addentrarci all'interno delle nuove disposizioni riguardo l'obbligo del ticket di licenziamento e delle relative istruzioni operative che sono state fornite dall'INPS, andiamo a dare le definizioni del congedo di paternità obbligatorio e alternativo.
In particolare, l'art. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, ha apportato delle modifiche alle disposizioni contenute all'interno dell'art. 27 bis del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, disponendo che:
Il congedo di paternità alternativo, invece, è disciplinato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, il quale prevede che:
In seguito al rafforzamento delle tutele disposto dall'ultimo decreto legislativo vigente in materia, l'INPS ha fornito delle precisazioni riguardo le regole sul divieto di licenziamento in caso di dimissioni da parte del padre lavoratore che beneficia del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo.
Nello specifico, l'Istituto, mediante la pubblicazione della circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha chiarito che i suddetti lavoratori hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, in caso di possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento.
A tal proposito, dunque, l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito agli aspetti contributivi ai quali bisogna attenersi, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.
Il lavoratore padre beneficiario del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo, in caso di dimissioni, ha l'obbligo contributivo del ticket di licenziamento, dal momento che le dimissioni costituiscono "causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI]".
L'obbligo contributivo, inoltre, sussiste, oltre che in caso di dimissioni presentate dal lavoratore padre che beneficia del congedo di paternità alternativo, anche in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.
In tale circostanza: