Congedo di paternità: con la pubblicazione del messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 l’INPS ha comunicato le istruzioni operative per quanto riguarda il versamento del c.d. ticket di licenziamento.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo (intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità, obbligatorio o alternativo, e sino al compimento di un anno di età del bambino), determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo previsto all’interno dell’art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, ovvero il c.d. ticket di licenziamento.

Congedo di paternità: le istruzioni dell’INPS riguardo gli obblighi contributivi e la compilazione dei flussi UniEmens

Prima di addentrarci all’interno delle nuove disposizioni riguardo l’obbligo del ticket di licenziamento e delle relative istruzioni operative che sono state fornite dall’INPS, andiamo a dare le definizioni del congedo di paternità obbligatorio e alternativo.

In particolare, l’art. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, ha apportato delle modifiche alle disposizioni contenute all’interno dell’art. 27 bis del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, disponendo che:

“Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. […] Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo”.

Il congedo di paternità alternativo, invece, è disciplinato dall’art. 28 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, il quale prevede che:

“Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

In seguito al rafforzamento delle tutele disposto dall’ultimo decreto legislativo vigente in materia, l’INPS ha fornito delle precisazioni riguardo le regole sul divieto di licenziamento in caso di dimissioni da parte del padre lavoratore che beneficia del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo.

Nello specifico, l’Istituto, mediante la pubblicazione della circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha chiarito che i suddetti lavoratori hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, in caso di possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento.

A tal proposito, dunque, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito agli aspetti contributivi ai quali bisogna attenersi, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

Il lavoratore padre beneficiario del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo, in caso di dimissioni, ha l’obbligo contributivo del ticket di licenziamento, dal momento che le dimissioni costituiscono “causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI]”.

L’obbligo contributivo, inoltre, sussiste, oltre che in caso di dimissioni presentate dal lavoratore padre che beneficia del congedo di paternità alternativo, anche in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.

In tale circostanza:

  • il datore di lavoro è obbligato all’adempimento contributivo in oggetto in caso di interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sopraggiungono nel periodo compreso tra i due mesi precedenti alla data presunta del parto e il compimento di un anno di età del figlio;
  • l’obbligo contributivo a partire dal 13 agosto 2022, per gli eventi che si sono verificati a partire da tale data, garantiscono il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre che presenta le dimissioni.