La procura della Figc ha notificato la chiusura delle indagini alla Juventus per le cosiddette manovre stipendi, partnership e agenti. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha contestato al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva, articolo 4.1 del Codice di giustizia sportiva, per i tre filoni d’inchiesta. La contestazione va così ad aggiungersi al primo filone, quello relativo alle plusvalenze. La società bianconera ora ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni. Il prossimo step intanto è fissato sul calendario con data mercoledì 19 aprile alle ore 14:30 quando la Juventus sarà attesa al Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso contro i quindici punti di penalizzazione in campionato.

Chiusa l’indagine Juventus sulla manovra stipendi

La Procura della Figc, secondo quanto riferisce l’Ansa, ha contestato la violazione della lealtà sportiva alla Juventus nell’ambito dei filoni dell’inchiesta su manovra stipendi, partnership e agenti. Si tratta dell’articolo 4.1, già tirato in ballo nella vicenda delle plusvalenze, che riguarda l’obbligatorietà delle disposizioni generali. Al comma uno, infatti, si dispone come i soggetti operanti all’interno della Figc siano tenuti a rispettare i principi di lealtà, correttezza e probità. Al comma 2, si sottolinea come in caso di violazioni si applicano le sanzioni dell’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), g), inoltre dell’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

Ma che sanzioni prevede l’articolo 8?

  • a) ammonizione;
  • b) ammenda;
  • c)ammenda con diffida;
  • g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.

L’articolo 9 invece:

  • a) ammonizione;
  • b) ammonizione con diffida;
  • c) ammenda;
  • d) ammenda con diffida;
  • f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
  • g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
  • h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 

Chiusa anche l’indagine sulle partnership

Per quanto riguarda invece il filone di inchiesta sulle partnership, le posizioni invece degli altri sei club coinvolti, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari, saranno valutate al termine delle indagini in corso da parte della magistratura: “Le posizioni dei sei club che hanno trattato, sottoscritto o comunque pattuito accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale e/o provvedendo a depositare documenti recanti pattuizioni diverse da quelle concluse saranno valutate a conclusione delle indagini in corso da parte della magistratura”.

La nota della Juventus

Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che la Procura Federale presso la F.I.G.C. ha notificato in data odierna a Juventus e ad alcuni suoi esponenti attuali e passati la Comunicazione di conclusione delle indagini relative alla c.d. “manovra stipendi della stagione sportiva 2019/2020”, alla c.d. “manovra stipendi della stagione sportiva 2020/2021”, ai rapporti tra la Società e taluni agenti sportivi,
nonché a taluni presunti “rapporti di partnership” tra Juventus e altri club. La Procura Federale, anche in virtù di asserite violazioni contabili, ha ipotizzato la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In virtù delle ragioni già illustrate, inter alia, nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 e nella Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2022, la Società ritiene di aver applicato correttamente i rilevanti principi contabili internazionali, nonché di aver operato nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva. Per maggiori informazioni, si rinvia alle relazioni finanziarie citate, nonché ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 2 dicembre 2022 e 24 marzo 2023.

Si precisa che la Comunicazione trasmessa non costituisce esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale; la Società potrà ora avere accesso agli atti e articolare le proprie difese nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.