Contributi previdenziali e assistenziali deducibili: tali spese possono essere portate in deduzione all’intento del modello 730/2023, in base alla loro tipologia, dai seguenti contribuenti:

  • dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nel proprio interesse;
  • dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
  • dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico (ma solo in alcuni casi specifici).

I suddetti familiari da prendere come riferimento per avere il diritto di beneficiare delle deduzioni sui contributi previdenziali e assistenziali nel modello 730, sono quelli che vengono elencati all’interno dell’art. 433 del Codice Civile.

In particolare, i contribuenti possono portare in deduzione tutte le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta nel quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.

Gli oneri deducibili devono essere indicati all’interno del quadro E del modello 730, nella sezione denominata “oneri deducibili“.

Dopo averli indicati all’interno della dichiarazione dei redditi, il CAF provvederà ad effettuare la verifica degli importi indicati nei vari righi e, qualora fosse necessario, procederò con la correzione o con l’applicazione di riduzioni o di abbattimenti, nel caso in cui la spesa che è stata sostenuta dal contribuente non sia integralmente deducibile.

Dunque, nell’ipotesi in cui il CAF proceda con l’applicazione di variazioni sugli oneri portati in deduzione all’interno del modello 730, tale modifica sarò comunicata direttamente al contribuente tramite l’invio di un messaggio, che sarà inserito all’interno dell’apposita sezione “messaggi” del modello 730-3.

La verifica da parte del CAF sarà effettuata sia sulla documentazione che sul diritto al riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, il CAF verifica:

  • la data in cui viene effettuato il pagamento, la quale deve rientrare nel periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi;
  • l’intestatario della fattura/ricevuta, la quale deve essere intestata al contribuente.

Per quanto riguarda il calcolo degli importi degli oneri deducibili che poi dovranno essere inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi dal contribuente, quest’ultimo non dovrà indicare gli oneri che sono indicati nel CUD, alla casella “totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2” e riportati in maniera dettagliata nel riquadro delle annotazioni, dal momento che questi sono stati già dedotti dal sostituto di imposta.

Ecco qui di seguito, dunque, come devono essere indicati i contributi previdenziali e assistenziali deducibili all’interno del modello 730.

Contributi previdenziali e assistenziali deducibili: come compilare la dichiarazione dei redditi 2023

Il contribuente deve indicare i contributi previdenziali e assistenziali deducibili all’interno della “SEZIONE II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” del “QUADRO E – Oneri e spese” del modello 730/2023 per poter beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo.

I contributi previdenziali e assistenziali, nello specifico, devono essere inseriti all’interno dell’apposito “Rigo E21 – Contributi previdenziali e assistenziali“, nel quale il contribuente dovrà indicare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza.

La deduzione viene riconosciuta anche nel caso in cui gli oneri siano stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico, e non direttamente per gli interessi del contribuente stesso.

Rientrano tra queste spese anche:

  • i contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale, ad eccezione della parte dei contributi relativa ai lavoratori dipendenti, la quale non può essere dedotta dal reddito complessivo;
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per:
    • la ricongiunzione di periodi assicurativi;
    • il riscatto degli anni di laurea;
    • il riscatto degli anni di frequenza degli ITS Academy;
    • la prosecuzione volontaria;
    • il c.d. “fondo casalinghe”.