Come cedere i crediti di bonus o superbonus per chi ha saltato la rata del 31 marzo 2023? La conversione del decreto 11 del 2023 ha fissato le condizioni per avvalersi delle opzioni di utilizzo dei bonus edilizi grazie alla remissione in bonis. La remissione giova a favore dei contribuenti che non abbiano provveduto a comunicare all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 31 marzo la cessione del credito o lo sconto in fattura sui bonus. A tal proposito è importante rilevare le modifiche adottate dal governo nella conversione in legge del decreto di blocco dei crediti d’imposta. Il contribuente ha tempo per la comunicazione dei crediti ceduti fino al 30 novembre 2023 utilizzando la remissione in bonis.

Come cedere i crediti di bonus e superbonus per chi ha saltato la rata del 31 marzo 2023?

Il decreto di blocco di sconto e cessione crediti fissava al 31 marzo 2023 la data di scadenza per arrivare alla cessione dei bonus con relativa comunicazione, entro la fine del mese scorso, all’Agenzia delle entrate. Detta comunicazione va fatta annualmente sui crediti ceduti o sullo sconto in fattura esercitato. In sede di conversione, tuttavia, c’è stato un allentamento della scadenza. La prima opzione va a favore dei contribuenti che non avessero concluso la cessione del credito a una banca entro la scadenza entro il 31 marzo 2023. Per questi contribuenti sarebbe bastato il semplice accordo. Ovvero, un’intesa di massima, pur senza la conclusione vera e propria del contratto. La comunicazione all’Agenzia delle entrate effettuata tardivamente, dopo il 31 marzo, avrebbe comportato il pagamento della sanzione di 250 euro.

Come cedere crediti e sconto in fattura dei superbonus con le ultime novità

La conversione del decreto 11 stabilisce che i contribuenti hanno tempo fino al 30 novembre 2023 per concludere il contratto con la banca e comunicare la cessione del credito all’Agenzia delle entrate. Dubbi sorgono per gli accordi con la banca arrivati (e che arriveranno) dal 1° aprile 2023, cioè dopo la scadenza per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Cosa avviene per le pratiche iniziate e concluse tra il contribuente e la banca dal 1° aprile in poi? Può essere fatto valere il semplice accordo con la banca anche se arrivato in data successiva alla scadenza del 31 marzo 2023? Il decreto di blocco dei crediti fissava inderogabilmente la scadenza a fine marzo. Non si consentiva, pertanto, alle pratiche avviate tardivamente di poter usufruire della remissione de bonis e di essere comunicate, successivamente, entro il 30 novembre prossimo.

Vendita credito a banche e istituti controllati: come fare ed entro quali scadenze?

Sulla scadenza di fine marzo scorso con semplice accordo di cessione con banche e istituti finanziari, è da evidenziare che, secondo la prima bozza di conversione del decreto 11, fosse necessario dimostrare che la banca avesse avviato la pratica con il contribuente di acquisto del credito. Passaggio, quest’ultimo, difficilmente dimostrabile tanto è vero che il provvedimento definitivo votato dalle Camere concede la possibilità di cessione del credito anche dopo il 31 marzo 2023. Il provvedimento definitivo, di buon senso del legislatore, ammette a cessione anche quelle pratiche che siano state avviate successivamente, considerando anche le difficoltà riscontrate dai contribuenti nel vendere i propri bonus in questi ultimi mesi. La novità sulla cessione dei crediti edilizi è contenuta nell’emendamento presentato in Commissione Finanze della Camera che permette di effettuare la vendita anche nel caso in cui la stessa non sia stata portata a conclusione entro il 31 marzo scorso.

Cessione bonus tra privati, si può?

Il contribuente può esercitare le due opzioni di cessione dei crediti purché la vendita del bonus sia effettuata nei confronti di un soggetto controllato. Dunque, la cessione va fatta a una banca, a un intermediario finanziario o a compagnie assicurative. Altra condizione essenziale è che la cessione del credito non debba avvenire a un soggetto privato. Ad esempio, non rientra tra le possibilità di cessione della legge di conversione del decreto 11/2023, la vendita del bonus a parenti e conoscenti. Anche nel caso in cui questi ultimi siano nelle condizioni di far valere la propria capienza fiscale.