Sconto in fattura applicato in maniera errata sui bonus edilizi e sul superbonus: ecco cosa fare e cosa dice l’Agenzia delle entrate per il corretto saldo dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico effettuati in regime di agevolazione fiscale. In più occasioni, il Fisco è intervenuto per chiarire che lo sconto in fattura va applicato sull’intero compenso. E ciò debba avvenire anche in presenza di un errore nella sua applicazione. Pertanto, chi ha iniziato un lavoro edilizio con il beneficio dello sconto in fattura, deve necessariamente portarlo a termine con la stessa modalità. A far fede è quanto prevede il contratto.

Sconto fattura bonus edilizi e superbonus: ecco cosa fare se si applica in maniera errata

Sconto in fattura applicato in maniera errata sui bonus edilizi e sul superbonus. L’Agenzia delle entrate ha chiarito, a più riprese, cosa fare e come applicare il corretto saldo degli interventi agevolati. La casistica trattata dal Fisco riguarda un lavoro con bonus ristrutturazioni del 50% di beneficio, con compenso per l’impresa esecutrice dei lavori di 10mila euro. Con l’applicazione dello sconto in fattura, l’entità del beneficio è pari a 5mila euro. A fronte di questi importi, si ipotizza che l’impresa abbia emesso fattura di acconto di 3.000 euro in maniera errata non avendo indicato lo sconto. Nella fattura a saldo, dell’importo di 7.000 euro, lo sconto del 50 per cento sia stato indicato per l’intero intervento, pari a 5.000 euro, con “saldo” di 2.000 euro a carico del committente.

Sconto in fattura bonus ristrutturazione 50%: il caso

L’errore presente nello sconto in fattura del lavoro effettuato in bonus ristrutturazione è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate. Per il Fisco, nonostante l’errata applicazione del beneficio fiscale, si può inviare comunicazione dell’opzione scelta per rientrare delle spese effettuate, con valore complessivo – tra acconto e saldo – pari a 5.000 euro. L’Agenzia delle entrate, infatti, specifica che, in casi come questi, fa fede il contratto. E, dunque, l’importo e lo sconto pattuiti, nonché le due fatture che richiamano al bonus applicato sullo specifico intervento in edilizia. Infine, nel caso specifico, l’ammontare complessivo dello sconto risulta applicato sull’ammontare totale dovuto dal committente indicato nella fattura a saldo.

Corretta applicazione sconto acconto e saldo finale

A fronte dei queste considerazioni sulla corretta applicazione dello sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il committente ha beneficiato dello sconto non utilizzando il beneficio in detrazione fiscale mediante modello dei Redditi o il 730. Peraltro, il beneficiario non ha venduto lo sconto mediante cessione del credito d’imposta. I chiarimenti si rendono necessari per il più complessivo quadro di utilizzo dei bonus edilizi e del superbonus. Come chiarito a più riprese dall’Agenzia delle entrate, infatti, nella fattura in emissione a completamento dei lavori non deve essere variato il metodo di pagamento già usato in fase di acconto degli interventi.

Cessione credito d’imposta, quando è ammesso

A tal proposito, è utile ricordare che una fattura di acconto emessa – anche parecchi mesi fa – su lavori in bonus edilizi o superbonus, il cui credito sia stato successivamente ceduto alle banche, necessita di una fattura di sconto nelle stesse modalità relative all’acconto. Pertanto, chi esegue i lavori deve accettare di applicare lo sconto in fattura anche per il saldo degli interventi. L’accordo avvenuto a inizio dei lavori contrattualmente deve essere mantenuto per tutto il corso dei lavori e su tutte le fatture emesse.