Come detrarre il Superbonus nel 730? l’art. 119 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto nuove previsioni normative che disciplinano la detrazione delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022 per quanto riguarda gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.
Tale agevolazione fiscale di ammontare pari al 110% delle spese sostenute, denominata Superbonus, è stata poi ulteriormente prorogata, anche per quanto riguarda l’anno 2023, dalle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Il Superbonus 110% si va ad affiancare alle precedenti agevolazioni fiscali già esistenti prima della sua introduzione, ovvero:
- le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus), disciplinate dall’art. 14 del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013;
- le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sismabonus), disciplinate dall’art. 16 del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013.
Il Superbonus 110% viene riconosciuto a tutti quei contribuenti che sostengono delle spese per effettuare:
- degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”);
- ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
Indipendentemente dalla tipologia di lavori che vengono effettuati, i contribuenti avranno il diritto di beneficiare della detrazione d’imposta in misura pari al 110% delle spese per:
- interventi trainanti e interventi trainati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”;
- interventi trainanti e interventi trainati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- interventi trainanti e interventi trainati su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- interventi trainati su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.
Come detrarre il Superbonus nel 730? Ecco come compilare correttamente il quadro relativo alla detrazione nella dichiarazione dei redditi 2023
Il contribuente che intende beneficiare della detrazione d’imposta pari al 110% sulle spese sostenute per gli interventi a cui abbiamo fatto riferimento poco sopra, deve indicare la volontà di fruire del Superbonus all’interno della “SEZIONE IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico” del “QUADRO E – Oneri e spese” del modello 730.
In particolare, il contribuente dovrà andare a compilare i Righi da E61 a E62 della dichiarazione dei redditi 2023 nel seguente modo:
- Colonna 1 (Tipo intervento) – il contribuente deve indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato;
- Colonna 2 (Anno) – il contribuente deve indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
- Colonna 3 (Periodo 2013) – il contribuente deve compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013;
- Colonna 4 (Casi particolari) – il contribuente deve indicare il codice:
- “1” nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2021 e ancora in corso nel 2022;
- “2” nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2022 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2022;
- “3” nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi precedenti;
- Colonna 5 (Periodo 2008 – Rideterminazione rate) – il contribuente deve indicare il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione, qualora abbia acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel 2008, nel periodo che va dal 2013 al 2017;
- Colonna 6 (110%) – il contribuente deve barrare la casella per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, qualora nella colonna 1 ha indicato i codici degli interventi trainati, purché essi siano accompagnati da interventi trainanti;
- Colonna 7 (Numero rata) – il contribuente deve indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2022;
- Colonna 8 (Importo spesa) – il contribuente deve indicare l’ammontare della spesa sostenuta;
- Colonna 9 (Maggiorazione sisma) – il contribuente deve barrare la casella, qualora nella colonna 1 ha indicato i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e qualora possieda i requisiti per beneficiare dell’aumento del limite di spesa del 50%.