Tassazione redditi prodotti all’estero da residenti in Italia: i contribuenti che hanno conseguito dei redditi all’interno di un Paese estero durante il corso dell’anno 2022 devono indicarli all’interno della “SEZIONE I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati” del “QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati” del modello 730.

A tal proposito, ecco qui di seguito quali sono i redditi esteri che devono essere dichiarati all’interno del modello 730 o del modello Redditi PF.

Tassazione redditi prodotti all’estero da residenti in Italia: ecco come funziona

I contribuenti devono indicare all’interno del modello 730/2023:

  • gli stipendi, i redditi e le pensioni che vengono prodotti in un Paese estero con il quale non esiste un’apposita convenzione contro le doppie imposizioni;
  • gli stipendi, i redditi e le pensioni che vengono prodotti in un Paese estero con il quale esiste un’apposita convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  • gli stipendi, i redditi e le pensioni che vengono prodotti in un Paese estero con il quale esiste un’apposita convenzione contro le doppie imposizioni, grazie alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

La normativa vigente, in particolare, prevede la concessione di un credito d’imposta, in base a quanto è stato versato all’interno dello Stato estero, per quei contribuenti che si trovano nelle prime due situazioni.

Nell’ultimo caso, invece, ovvero nella circostanza in cui le imposte vengono versate esclusivamente in Italia, il contribuente non avrò il diritto di beneficiare del credito d’imposta, ma potrà comunque fruire del rimborso delle imposte che ha pagato nello Stato estero.

Per quanto riguarda la modalità di tassazione degli stipendi che vengono pagati da un datore di lavoro privato estero e che vengono percepiti dai contribuenti residenti in Italia, è previsto il pagamento delle imposte esclusivamente in Italia, a patto che:

  • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

La modalità di tassazione dei redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è previsto l’annovero degli stessi all’interno della base imponibile. In particolare:

“Ai sensi del nuovo comma 8 bis del- l’art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2022, si fa riferimento al decreto 23 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2022”.

Nello specifico, i soggetti che soggiornano all’estero per più di 183 giorni vengono considerati comunque residenti in Italia dal momento che hanno mantenuto nel nostro Paese i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Per quanto riguarda l’anno 2022, sono considerati imponibili ai fini IRPEF i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per la parte eccedente 7.500 euro.

Ciò nonostante, qualora si vogliano richiedere dei bonus o altre agevolazioni economiche, il contribuente dovrà dichiarare a chi richiede il contributo l’intero ammontare del reddito che è stato prodotto all’estero, comprendendo anche la quota esente.

La tassazione delle pensioni percepite dal contribuente residente in Italia è differente a seconda che queste ultime vengano riconosciute da un ente pubblico oppure da un ente privato di uno Stato estero.

Perciò, in base alla differente imposizione fiscale, dovuta alla tipologia di ente che provvede all’erogazione, il contribuente dovrà attenersi alle convenzioni contro le doppie imposizioni, che sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze.