Quali spese rientrano nel recupero del patrimonio edilizio? i contribuenti che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2023 hanno la possibilità di potare in detrazione alcuni costi che hanno sostenuto durante l’anno d’imposta 2022, tra cui anche le “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio”.

Tale detrazione d’imposta viene riconosciuta nel caso in cui i lavori vengano effettuati sia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, che sulle parti comuni di edifici residenziali.

L’agevolazione fiscale, in particolare, viene riconosciuta a tutti i contribuenti che possiedono o che detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia che siano residenti in Italia sia che non siano residenti all’interno del territorio dello Stato.

Inoltre, può beneficiare della detrazione d’imposta anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori, a condizione che le spese, le fatture e i bonifici siano effettivamente intestati a quest’ultimo.

Quali spese rientrano nel recupero del patrimonio edilizio? Ecco quali sono i costi che danno diritto alla detrazione d’imposta nel modello 730

Il contribuente può portare in detrazione all’interno del modello 730 le seguenti spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria, solo sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
  • interventi di messa a norma degli edifici;
  • opere interne;
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali;
  • interventi di bonifica dall’amianto;
  • sistemazione a verde;
  • recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  • sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

La detrazione fiscale che spetta ai contribuenti non riguarda solamente la spesa che viene sostenuta per il lavoro in sé, ma riguarda anche tutti i costi che sono collegati a tale spesa.

In particolare, danno diritto alla detrazione le seguenti spese:

  • le spese per la progettazione dei lavori;
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • le spese per l’esecuzione dei lavori;
  • le spese per le altre prestazioni professionali che sono necessari in base alla tipologia d’intervento;
  • le spese per la relazione di conformità degli interventi;
  • le spese per le perizie e i sopralluoghi;
  • l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • le spese per la redazione della documentazione necessaria per comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi riguardanti la realizzazione degli interventi e i relativi adempimenti.

Tutte queste spese possono essere portate in detrazione nel modello 730/2023 qualora siano state sostenute nell’anno in corso, a patto che:

  • per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi:
    • i dati catastali identificativi dell’immobile;
    • gli estremi di registrazione dell’atto;
    • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione, se i lavori sono effettuati dal detentore;
  • per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori;
  • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:
    • la causale del versamento;
    • il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
    • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto al quale viene effettuato il bonifico.

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