Deduzione acquisto immobili da locare: i contribuenti, titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, che acquistano o che costruiscono degli immobili abitativi da destinare alla locazione, possono beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo.
Tali soggetti, nello specifico, devono indicare le spese che hanno sostenuto per l’acquisto o per la costruzione di detti immobili all’interno della “SEZIONE II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” del “QUADRO E – Oneri e spese” del modello 730, per poter recuperare il 20% dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi 2023.
In particolare, la deduzione per l’acquisto di immobili da locare o per la relativa costruzione spetta nelle seguenti circostanze:
- in caso di acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- in caso di acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- in caso di costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.
La deduzione che spetta ai contribuenti in tali ipotesi è pari al 20% dei seguenti costi:
- del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e degli interessi passivi relativi a mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime;
- delle spese sostenute per la costruzione, per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori.
Il limite massimo complessivo di spesa che può essere dedotto all’interno del modello 730/2023 è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.
I contribuenti che possiedono i requisiti necessari per beneficiare della deduzione devono indicare la volontà di fruirne all’interno del “Rigo E32 – Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione” della dichiarazione dei redditi 2023, compilando tale rigo nel seguente modo:
- Colonna 1 (Data stipula locazione) – il contribuente deve indicare la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito;
- Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione) – il contribuente deve indicare la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione, entro il limite massimo complessivo di 300.000 euro;
- Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui) – il contribuente deve indicare l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno e dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione.
Deduzione acquisto immobili da locare: quando spetta?
La deduzione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione spetta nelle seguenti ipotesi:
- se l’unità immobiliare acquistata viene destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, alla locazione per almeno otto anni continuativi;
- se l’unità immobiliare acquistata viene destinata ad uso residenziale, purché non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- se l’unità immobiliare acquistata non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E;
- se l’unità immobiliare acquistata non consegue prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
- se il canone di locazione non risulta superiore rispetto:
- a quello indicato all’interno della convenzione di cui all’art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, n. 380;
- al minore importo tra il canone disposto all’interno dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, e quello stabilito dall’art. 3, comma 114, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
- se non sussistono rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore e il locatario;
- se viene accertata la conformità di esecuzione delle opere edilizie rispetto a ciò che viene comunicato.