Esenzione IMU: l’imposta municipale unica è dovuta nel caso in cui il contribuente sia in possesso di un fabbricato (escluse alcune abitazioni principali che andremo a vedere in maniera approfondita durante il corso del prossimo paragrafo), di un’area fabbricabile o di un terreno agricolo.
In particolare, l’IMU deve essere versata dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- il genitore assegnatario della casa familiare in seguito all’emanazione di un provvedimento da parte del giudice;
- il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per quanto riguarda gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) che vengono concessi in locazione finanziaria.
Ciò nonostante, esistono delle ipotesi in cui il contribuente può essere esonerato da pagamento dell’imposta municipale unica. Ecco, dunque, quali sono gli immobili, i fabbricati e i terreni che danno diritto all’esenzione IMU:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che vengono destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- i fabbricati che vengono classificati o che sono classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- i fabbricati che vengono destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati che appartengono agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione in base ad accordi internazionali;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che risultano iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole;
- i terreni agricoli che sono ubicati all’interno dei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli che sono ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Al di là di queste ipotesi di esenzione IMU che sono valide all’interno di tutto il territorio nazionale, viene data facoltà ai singoli comuni di prevedere l’esonero dal pagamento dell’imposta municipale unica in caso di possesso di:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
Esenzione IMU prima casa: ecco quando non si paga e quando, invece, si è obbligati al pagamento
Da qualche anno i contribuenti non devono più pagare l’IMU nel caso in cui il proprio immobile sia adibito ad abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni che sono classificate nelle seguenti categorie catastali (c.d. di lusso):
- A/1 Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 Abitazioni in ville;
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Per capire meglio quali sono gli immobili per i quali si deve pagare l’imposta e quali, invece, danno diritto all’esonero, ecco qual è la definizione di “abitazione principale” secondo le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019:
“L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente”.
Ecco, invece, quali componenti fanno parte dell’abitazione principale, in base a quanto previsto all’interno del terzo periodo del suddetto articolo. In particolare:
“Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
LEGGI ANCHE Saldo IMU 2022: cosa succede a chi non paga o paga in ritardo