Redditi esenti: tutti i contribuenti hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023, all’interno della quale dovranno indicare i redditi che hanno conseguito nel 2022.
Nel modello 730 e nel modello Redditi PF, tuttavia, costoro non dovranno indicare i c.d. “redditi esenti” e non saranno, dunque, obbligati alla presentazione della dichiarazione nel caso in cui abbiano ottenuto solamente quelli nell’anno precedente.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere quali sono i redditi esenti e le rendite che non costituiscono reddito.
Redditi esenti: ecco l’elenco completo di tutti i redditi che non bisogna inserire nel modello 730
Per quanto riguarda le pensioni, non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2023:
- le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali;
- le pensioni tabellari corrisposte ai militari volontari, ai Carabinieri ausiliari e a coloro che assolvono il servizio di leva:
- nella Polizia di Stato;
- nel corpo della Guardia di Finanza;
- nel corpo dei Vigili del Fuoco.
Sono, inoltre, esenti i seguenti redditi:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- l’indennità di mobilità, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca, dall’Enea e dall’ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale;
- gli assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero;
- il bonus cultura diciottenni;
- le somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo;
- le somme per il sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità;
- il rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale;
- il buono per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico;
- il c.d. bonus vista.
Infine, per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano per:
- la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
- la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca;
- le attività di ricerca post-dottorato;
- la frequenza dei corsi di perfezionamento all’estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” e le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
- le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- le borse di studio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché per gli orfani e i figli di quest’ultimi;
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità;
- le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per l’intera durata del programma “Erasmus +”.
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