Assegno Unico importi 2023: con la pubblicazione della circolare n. 41 del 7 aprile 2023 l’INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, tra cui sono previste le seguenti novità:

  • l’aumento degli importi che spettano ai figli minori entro il primo anno di vita;
  • l’aumento degli importi che spettano ai nuclei familiari numerosi;
  • la stabilizzazione degli aumenti degli importi in favore dei figli disabili maggiorenni, che erano stati già introdotti all’interno del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, e successive modificazioni (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • la conferma dell’aumento dell’eventuale maggiorazione transitoria prevista per i nuclei con figli disabili.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Studi e Ricerche e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle novità che sono state introdotte in materia di Assegno Unico dalle disposizioni contenute all’interno della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Assegno Unico importi 2023: arrivano i chiarimenti dell’INPS sugli importi, le maggiorazioni e la presentazione dell’ISEE

A partire dal 1° gennaio dell’anno in corso la Legge di Bilancio 2023 ha aumentato gli importi relativi all’Assegno Unico che erano stati stabiliti all’interno della Legge di Bilancio 2022.

In particolare, è stato disposto un incremento pari al 50% per quanto riguarda l’assegno mensile che viene riconosciuto ai figli a carico di età inferiore ad un anno e ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico, a condizione che questi ultimi abbiano un’età compresa tra uno e tre anni e che il nucleo familiare abbia un reddito ISEE pari o inferiore a 43.240 euro.

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 riguardano anche l’incremento del 50% dell’importo della maggiorazione forfettaria prevista per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, che è stata portata da 100 euro ad un importo pari a 150 euro mensili.

“Resta ferma l’applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, pari a un massimo di 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l’anno 2023)”.

Infine, l’ultimo provvedimento riguarda la stabilizzazione degli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2022 per i nuclei familiari con figli disabili a carico e dell’aumento della maggiorazione prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 2021, la quale è stata portata ad un importo mensile pari a 120 euro.

In sostanza, ecco quali sono le novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in tema di Assegno Unico, disciplinato dal decreto legislativo n. 230 del 2021:

  • all’art. 4, comma 1, è stato aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal  1°  gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro”;
  • all’art. 4, comma 10, è stato aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento”;
  • agli artt. 4 e 5, la soppressione delle diciture che riportano le misure previste per l’anno 2022, in modo da estenderle anche per l’anno in corso.

Per quanto riguarda la presentazione dell’ISEE, invece, l’INPS ha chiarito che:

“A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.

Qualora al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge”.