Detrazioni spese mediche per disabili: le spese sanitarie per quei soggetti che sono affetti da disabilità devono essere indicate all’interno della “SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento” del “QUADRO E – Oneri e spese” del modello 730/2023 per poter essere portate in detrazione.

In particolare, all’interno della sezione I del quadro E del modello 730 (Rigo E3 e E4) il contribuente potrà portare in detrazione le seguenti spese:

  • Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità, detrazione d’imposta pari al 19% sull’intera spesa sostenuta nell’anno precedente per:
    • i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
    • i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione;
  • Rigo E4 – Spese veicoli per persone con disabilità, detrazione d’imposta pari al 19%, entro il limite massimo di spesa pari a 18.075,99 euro, per l’acquisto di:
    • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
    • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di:
      • ciechi, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
      • invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
      • persone con pluriamputazioni.

A partire dall’anno d’imposta 2020 le detrazioni d’imposta che vengono concesse in misura pari al 19% degli oneri sostenuti durante il corso dell’anno precedente, prevedono il pagamento di questi ultimi mediante sistemi di pagamento tacciabili.

Questa previsione normativa, però, non si applica per le detrazioni fiscali che riguardano il sostenimento di spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie che vengono rese dalle strutture pubbliche o private accreditata al Servizio sanitario nazionale.

Detrazioni spese mediche per disabili: l’elenco completo delle spese sanitarie che possono essere portate in detrazione

Le detrazioni per le spese mediche per disabili spettano nel caso in cui il contribuente effettui durante il corso dell’anno precedente rispetto a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi le seguenti spese sanitarie:

  • spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità (Rigo E3), ovvero:
    • le spese sostenute per l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e gli apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento);
    • le spese sostenute per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone disabili;
  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione delle persone disabili (Rigo E3), ovvero le spese sostenute per l’acquisto di:
    • un fax;
    • un modem;
    • un computer;
    • un sussidio telematico;
  • spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie (Rigo E4), ovvero per le spese sostenute per l’acquisto di:
    • autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
    • autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente);
    • autoveicoli per trasporti specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo);
    • autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente).