Riduzione contributi INPS: con la pubblicazione della circolare n. 40 del 5 aprile 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, in base a quanto è stato disposto all’interno dei decreti direttoriali che sono stati adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 1 del decreto legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, e dell’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Ecco qui di seguito, dunque, le modalità di recupero delle riduzioni dei contributi INPS a valere sulle risorse che sono state stanziate per l’anno 2021.
Riduzione contributi INPS per contratti di solidarietà: le istruzioni operative per le modalità di recupero dello sgravio contributivo
La normativa vigente in materia ha subito delle modifiche che hanno portato a beneficiare della riduzione contributiva per l’anno 2021 le seguenti imprese:
- le imprese che al 30 novembre 2021 hanno stipulato un contratto di solidarietà;
- le imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Per quanto riguarda la durata dello sgravio contributivo, invece, quest’ultimo viene riconosciuto per tutta la durata del contratto di solidarietà stipulato e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione dei contributi INPS, la quale deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore che nello stesso mese abbia visto la riduzione del proprio orario lavorativo in misura superiore al 20% rispetto a quello previsto dal contratto, dal momento che le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo al quale si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro che viene effettivamente svolto da ogni lavoratore.
Infine, l’INPS specifica che non sono soggette alla riduzione dei contributi INPS le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro:
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, previsto dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, previsto dall’art. 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997;
- il contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo”, nei casi in cui è dovuto, previsto dall’art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, nei casi in cui è dovuto, previsto dall’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
In conclusione, va specificato che:
“L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi”.