Cessione del quinto della pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 1312 del 5 aprile 2023 l’INPS ha comunicato l’aggiornamento dei tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari che sono validi per quanto riguarda il secondo trimestre 2023, ovvero per il periodo che va dal 1° aprile 2023 fino al 30 giugno 2023.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto n. 26251 del 25 marzo 2023, che è stato pubblicato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
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Cessione del quinto della pensione: aggiornamento dei tassi per il secondo trimestre 2023
Mediante la pubblicazione del decreto n. 26251 del 25 marzo 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dalle previsioni normative disposte dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.
Questi tassi, rilevati dalla Banca d’Italia, sono entrati in vigore a partire dal 1° aprile 2023 e saranno validi fino al 30 giugno 2023.
In sostanza, dunque, per quanto riguarda i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, i tassi effettivi globali medi (TEGM) che devono essere applicati per il secondo trimestre 2023 sono i seguenti:
- per quanto riguarda i prestiti che hanno un importo fino a 15.000 euro, i tassi medi sono pari al 12,89%, mentre i tassi soglia usura sono pari al 20,1125%;
- per quanto riguarda i prestiti che hanno un importo superiore a 15.000 euro, i tassi medi sono pari a 8,85%, mentre i tassi soglia usura sono pari al 15,0625%.
Da queste modifiche, perciò, si evince che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione, concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati e, dunque, disciplinati dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 10 della Convenzione finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS, variano come segue:
- con un’età fino a 59 anni, i tassi soglia TAEG sono pari a:
- il 9,42% in caso di importo del prestito fino a 15.000 euro;
- il 7,32% in caso di importo del prestito superiore a 15.000 euro;
- con un’età compresa tra 60 e 64 anni, i tassi soglia TAEG sono pari a:
- il 10,22% in caso di importo del prestito fino a 15.000 euro;
- l’8,12% in caso di importo del prestito superiore a 15.000 euro;
- con un’età compresa tra 65 e 69 anni, i tassi soglia TAEG sono pari a:
- 11,02% in caso di importo del prestito fino a 15.000 euro;
- l’8,92% in caso di importo del prestito superiore a 15.000 euro;
- con un’età compresa tra 70 e 74 anni, i tassi soglia TAEG sono pari a:
- l’11,72% in caso di importo del prestito fino a 15.000 euro;
- il 9,62% in caso di importo del prestito superiore a 15.000 euro;
- con un’età compresa tra 75 e 79 anni, i tassi soglia TAEG sono pari a:
- il 12,52% in caso di importo del prestito fino a 15.000 euro;
- il 10,42% in caso di importo del prestito superiore a 15.000 euro;
- con un’età superiore a 79 anni, i tassi soglia TAEG sono pari a:
- il 20,1125% in caso di importo del prestito fino a 15.000 euro;
- il 15,0625% in caso di importo del prestito superiore a 15.000 euro.