Permessi Legge 104 e congedo straordinario per assistenza ai disabili: con la pubblicazione della circolare n. 39 del 4 aprile 2023 l’INPS ha comunicato l’introduzione di alcune novità normative e ha fornito le indicazioni amministrative per quanto riguarda i benefici in questione ai dipendenti del settore privato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore a partire dal 13 agosto 2022, in attuazione della direttiva UE n. 1158 del 2019, in merito alle seguenti disposizioni legislative, ovvero:

  • l’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, il quale disciplina i giorni di permesso dal lavoro;
  • l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, il quale di disciplina i giorni di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità.

Permessi Legge 104 e congedo straordinario per assistenza ai disabili: ecco tutte le modifiche che sono state introdotta con la nuova normativa

Ecco quali sono le modifiche che sono state introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” in materia di permessi e di congedi straordinari per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità:

  • l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” per quanto riguarda la fruizione dei permessi (art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992);
  • le novità per quanto riguarda il congedo parentale ordinario e il prolungamento del congedo parentale disciplinato all’interno dell’art. 33 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001);
  • l’introduzione del “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario e le novità per quanto riguarda i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto, tra cui la convivenza con la personale disabile alla quale si presta assistenza, la quale può essere instaurata anche in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di congedo straordinario (art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001).

In merito all’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” dal comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, l’INPS ha precisato che, “con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave”.

Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, l’Istituto ha chiarito che la fruizione di questi benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese.

Perciò, nel caso in cui venga accolta la richiesta di prolungamento del congedo parentale o delle ore di riposo giornaliero, saranno considerata sospese tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi Legge 104.

Le modifiche al prolungamento del congedo parentale, invece, hanno previsto quanto segue:

“I periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.

Per quanto riguarda il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, infine, la nuova normativa vigente in materia ha introdotto il convivente di fatto come soggetto al quale può essere concesso il beneficio, affiancandolo al coniuge e alla parte dell’unione civile.