Divieto pignoramento pensioni: con la pubblicazione della circolare n. 38 del 3 aprile 2023 l’INPS ha comunicato l’innalzamento della soglia di impignorabilità, entro il quale le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un importo minimo pari a 1.000 euro (art. 545, settimo comma, del c.p.c.).

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento all’aumento dell’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni che è stato stabilito a partire dal 22 settembre 2022 mediante la pubblicazione della legge n. 142 del 2022, la quale ha convertito, con modificazioni, le disposizioni che erano contenute all’interno del decreto legge n. 115 del 2022 (c.d. decreto Aiuti bis).

Divieto pignoramento pensioni: come funziona la modifica del limite di impignorabilità, con un importo minimo di 1.000 euro

La normativa vigente in materia alla quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni previsto all’interno dell’art. 545 del c.p.c., prevedendo che:

“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

A tal proposito, l’INPS ha:

  • rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
  • previsto il limite minimo di 1.000 euro.

Attualmente, l’assegno sociale è pari rispettivamente a 469,03 euro e a 503,27 euro, per tredici mensilità, per quanto riguarda gli anni 2022 e 2023.

Al di là di queste modifiche restano ferme tutte le altre disposizioni che sono previste all’interno dell’art. 545 del c.p.c., le quali rendono inefficaci i pignoramenti che vengono effettuate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla norma in questione.

Il nuovo limite di impignorabilità è valido e produce i suoi effetti a partire dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi “pendenti”, ovvero quei procedimenti esecutivi per i quali non è stata ancora notificati all’INPS l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

A tal proposito, dunque, non viene considerata la data di notifica dell’atto di pignoramento prevista dall’art. 543 del c.p.c., così come viene specificato anche all’interno della sentenza n. 12 del 2019 della Corte Costituzionale, la quale è intervenuta sulla disciplina transitoria relativamente all’introduzione dei limiti di pignorabilità degli emolumenti pensionistici confluiti su conto corrente, dichiarando illegittimo a livello costituzionale l’art. 23, comma 6, del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015.

In sostanza:

“La novella normativa in argomento non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l’Istituto è obbligato, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute, attenendosi alle statuizioni rese”.

Perciò, in base alle nuove modifiche che sono state introdotte con la nuova normativa in materia, l’INPS ha specificato che la data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 si configura come un atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche nel caso in cui quest’ultimo provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.