Assegno sociale 2023 requisiti: con la pubblicazione del messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023 l’INPS ha fornito dei chiarimenti rispetto a quanto ha spiegato durante il corso dell’ultima circolare pubblicata alla fine del 2022 in merito ai requisiti per il riconoscimento della prestazione.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento, per l’appunto, a quanto è stato chiarito all’interno della circolare n. 131 del 12 dicembre 2022 pubblicata da parte dell’Istituto.
Assegno sociale 2023 requisiti: arrivano i chiarimenti dell’INPS per il riconoscimento della prestazione
Con la precedente circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, della quale vi abbiamo già parlato in maniera approfondita all’interno di un altro articolo, pubblicato sempre qui su Tag24, l’INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 20, comma 10, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Quest’ultima normativa, in particolare, ha introdotto, oltre a quelli che erano già previsti fino a quel momento, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano per almeno 10 anni da parte del richiedente per poter beneficiare dell’assegno sociale.
Tale requisito è stato disciplinato dalle previsioni normative contenute all’interno dell’art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il quale dispone, in merito ai criteri per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che:
“La maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio. Sono state previste eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi”.
In seguito, con il presente messaggio, l’INPS ha voluto fornire dei chiarimenti a tal proposito, partendo dal riepilogo dei requisiti anagrafici che deve possedere il soggetto richiedente, ovvero:
- un’età anagrafica attualmente pari a 67 anni;
- la cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i seguenti soggetti:
- i soggetti titolari dello status di rifugiato;
- i soggetti titolari di protezione sussidiaria;
- i soggetti titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- il soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda;
- la residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.
Perciò, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito il dubbio che riguarda il possesso del requisito del soggiorno legale continuativo per almeno 10 anni nel territorio italiano, il quale è stato ritenuto da molti soggetti richiedenti come alternativo rispetto al precedente requisito che richiede il solo possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
A tal proposito, l’INPS ha fornito una soluzione interpretativa molto chiara, ovvero che il soggiorno contributivo per almeno 10 anni si configura come un requisito anagrafico autonomo, la cui mancata presenza comporta la perdita dei requisiti per l’accesso all’assegno sociale.
In definitiva, l’INPS stabilisce che:
“Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano”.