Una sentenza della Corte di Cassazione dichiara che nel caso in cui l’ex marito e padre non riesca a versare l’assegno di mantenimento per il figlio a farlo debbano essere i nonni paterni. È questa la nuova sentenza della Cassazione, che è intervenuta su un caso a Velletri.
Nella decisione si è anche discusso sull’intervento per mantenere i nipoti anche dalla parte della nonna materna, affinché anche lei contribuisca. Ciò però non si può fare a meno che non sia stata chiesta la modifica del provvedimento iniziale.
Sentenza mantenimento nonni: la vicenda
La lunga controversia è iniziata nel 2010 e oggi la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione. 13 anni fa, infatti, il tribunale di Velletri imponeva ai nonni paterni di un bambino di contribuire all’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versare il padre, separato dalla mamma del piccolo.
L’uomo, all’epoca, viveva con i genitori e il giudice aveva imposto ai nonni di pagare 200 dei 350 euro stabiliti come mantenimento in fase di separazione.
La decisione del Tribunale era maturata a causa dell’inadempienza del padre. I nonni paterni però, si erano opposti in appello, presentando un ricorso. Ma si erano visti dare torto anche alla luce del fatto che le condizioni economiche della madre del bambino, diventato intanto un ragazzo, non erano migliorate.
Infatti, contestualmente al lieve aumento delle entrate della donna, erano sopravvenuti oneri maggiori, visto che il figlio minore era cresciuto e, oramai 17enne, aveva esigenze più costose. Mentre a incrementare le entrate era stata proprio la nonna paterna che, dopo la morte del marito, aveva ereditato un notevole patrimonio immobiliare. Il papà del ragazzo invece aveva rinunciato all’eredità.
L’articolo 316 bis del codice civile
La nonna paterna però non si era arresa e aveva deciso di rivolgersi alla Cassazione per essere sollevata da questo onere economico. I giudici avevano confermato che “l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
Ciò significa che: se i genitori non mantengono i figli tocca ai nonni farsi carico delle spese, in quanto ascendenti più prossimi, come disposto dall’articolo 316 bis del codice civile.
Questo articolo stabilisce infatti, che è compito dei genitori adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Nel caso di Velletri la Suprema Corte aveva poi disposto un nuovo appello per definire i termini economici.
Chiamata in causa anche l’altra nonna
Nell’appello bis la nonna paterna aveva tentato di coinvolgere anche la sua omologa materna. Ma di nuovo si era vista dare torto. Per i giudici, infatti, l’altra nonna avrebbe dovuto essere citata in giudizio come parte, affinché la Corte potesse valutare le sue condizioni economiche e decidere se gravarla dell’onere nei confronti del nipote, sin dall’inizio.
Con questa sentenza però, adesso i giudici di piazza Cavour scrivono la parola fine a questa lunga controversia. È possibile inoltre che la nonna paterna e quella materna si ritrovino in futuro faccia a faccia in tribunale in un nuovo procedimento richiesto dalla prima, per una terza causa. Anche se nel frattempo la nonna paterna dovrà provvedere al nipote da sola, perché si è limitata a sollecitare la chiamata in causa della sua omologa troppo tardi.
La “richiesta non è accolta dal giudice con decisione insindacabile”, precisano gli ermellini.