Spese per assicurazioni detraibili: come ogni anno sta per giungere il momento probabilmente più stressante dell’anno della vita di un contribuente nel quale è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Ciò nonostante, malgrado ogni contribuente debba versare una certa quantità di imposte in base a quanto ha guadagnato nel corso dell’anno precedente, costui avrà la possibilità di vedere scontata la somma di denaro che deve versare al Fisco, grazie alla previsione di alcune tipologie di detrazioni fiscali che sono previste dalla legge.
Una di queste è la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% o al 90%, in base alle diverse circostanze, nel caso in cui durante il corso dell’anno 2022 il contribuente abbia sostenuto delle spese per:
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave;
- assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
- assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;
- assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi da E8 a E10 sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere nel dettaglio come devono essere inserite queste spese in modo da ottenere le detrazioni fiscali spettanti all’interno del modello 730.
Spese per assicurazioni detraibili: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per ottenere una detrazione fiscale del 19% o del 90%
Le spese per assicurazioni devono essere inserite all’interno del “Quadro E – Oneri e spese” del modello 730, per poter essere portate in detrazione.
All’interno di tale sezione della dichiarazione dei redditi 2023, in particolare, devono essere indicate le spese che il contribuente ha sostenuto durante il periodo d’imposta 2022, le quali danno diritto a beneficiare di una detrazione d’imposta o di una deduzione dal reddito.
In questo caso, ovvero in caso di sostenimento di spese per assicurazioni, il contribuente potrà beneficiare di una detrazione d’imposta di importo pari al 19% o al 90% della spesa effettivamente sostenuta durante il corso dell’anno precedente.
In particolare, all’interno della sezione I del quadro E del modello 730 il contribuente potrà portare in detrazione le seguenti spese:
- codice 36 – premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo da E8 a E10), detrazione d’imposta pari al 19% fino ad un importo massimo complessivo di 530 euro;
- codice 38 – premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave (Rigo da E8 a E10), detrazione d’imposta pari al 19% fino ad un importo massimo complessivo di 750 euro;
- codice 39 – premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (Rigo da E8 a E10), detrazione d’imposta pari al 19% fino ad un importo massimo complessivo di 1.291,14 euro;
- codice 43 – premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi (Rigo da E8 a E10), detrazione d’imposta pari al 19%;
- codice 81 – premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi da E8 a E10 sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (Rigo da E8 a E10), detrazione d’imposta pari al 90%.
Infine, per quanto riguarda l’importo che viene concesso in detrazione ai contribuenti, la legge ha previsto che a partire dall’anno 2020 coloro che hanno conseguito un reddito complessivo superiore ad una determinata soglia, non ricevano l’importo per intero, ma una detrazione che decresce in base all’aumentare del reddito. In particolare:
“Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca”.