Cessione crediti superbonus senza accordo con la banca entro il 31 marzo 2023: si può fare? È questo uno dei quesiti più ricorrenti da parte dei contribuenti in cerca di istituti bancari che possano acquistare i propri crediti d’imposta per spese in superbonus e bonus edilizi relative all’anno 2022 e per le quote residue del 2021 e 2020. Inoltre, il quesito nasce dal fatto che entro il 31 marzo scorso andava fatta la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta ceduti o degli sconti in fattura applicati. Il tutto va integrato con quanto prevede la legge di conversione del decreto 11 del 2023 che ha bloccato la circolazione dei crediti d’imposta dei bonus edilizi.

Cessione crediti superbonus senza accordo con la banca entro il 31 marzo 2023: si può fare?

Cessione crediti superbonus senza accordo con la banca prima della scadenza della comunicazione all’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2023: la risposta al quesito è positiva. La situazione è quella dei contribuenti che abbiano spese effettuate col superbonus e bonus casa nel 2022 e per le quote residue dei due precedenti anni. Uno degli emendamenti al decreto legge 11 del 2023 – che è atteso al Senato per l’approvazione finale – consente di sfruttare la remissione in bonus anche se alla fine dello scorso mese il contribuente non sia riuscito a trovare una banca che abbia messo la firma alla cessione del credito d’imposta. Questa situazione è perfino differente dal contribuente che, entro il 31 marzo, ha trovato una banca con la quale sia riuscito ad aprire la pratica di cessione del credito.

Cessione superbonus sconto in fattura: remissione in bonis senza aver aperto la pratica con la banca

Pertanto, chi si trovi in questa situazione, con crediti da cedere e senza aver aperto la pratica con la banca, può ricorrere alla remissione in bonis ma a specifiche condizioni. La prima prevede il pagamento della sanzione di 250 euro per la ritardata comunicazione all’Agenzia delle entrate. La comunicazione della cessione dei crediti può avvenire fino al 30 novembre 2023, secondo la proroga prevista dalla conversione del decreto 11. La seconda condizione è che la comunicazione debba essere fatta esclusivamente dal beneficiario del superbonus o del bonus casa. Infine, la cessione del credito può avvenire solo a favore di un soggetto a regime controllato. Dunque, il beneficiario può cedere il bonus solo a istituti bancari, società dei gruppi bancari e assicurazioni.

Cosa fare se la banca ha aperto la pratica cessione bonus entro il 31 marzo 2023?

Diverso è il caso dei contribuenti che abbiano trovato un accordo di massima con la banca per la cessione dei crediti d’imposta o lo sconto in fattura sul superbonus e sugli altri bonus edilizi entro il 31 marzo 2023. In questo caso, la comunicazione dell’opzione scelta può essere comunicata all’Agenzia delle entrate sempre entro la scadenza del 30 novembre 2023, pagando la sanzione di 250 euro (remissione in bonis semplice). La condizione essenziale è quella dell’accordo con la banca entro fine marzo per cedere il credito. L’Agenzia delle entrate accetta anche la comunicazione relativa a una fattura che includa lo sconto. Ovviamente, se entro il 31 marzo scorso la banca ha anche concluso la pratica di acquisto del bonus e il contribuente abbia provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate entro la scadenza, non vi è alcuna sanzione da pagare.

Superbonus, alternativa detrazione fiscale estesa a 10 anni

I contribuenti che non rientrino in queste casistiche di cessione del superbonus, possono optare per l’estensione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi a 10 anni. Secondo quanto prevede la legge di conversione del decreto 11, infatti, il 110% potrà essere portato in detrazione dal 2024 per dieci anni, avvalendosi di un’opzione riservata alle sole spese del 2022 rispetto ai quattro anni previsti dalle regole generali del superbonus.