Quando spetta il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero? I soggetti che hanno la possibilità di richiedere questa agevolazione all’interno della dichiarazione dei redditi dell’anno in corso dovranno andare ad indicare la volontà di fruire del credito d’imposta spettante all’interno del “QUADRO G – Crediti d’imposta” del modello 730.
In questo quadro, in particolare, possono essere indicate le seguenti agevolazioni:
- i crediti d’imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero;
- il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
- il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36;
- il credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art bonus);
- il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola (c.d. School bonus);
- il credito d’imposta per la videosorveglianza;
- il credito d’imposta per le mediazioni;
- il credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE);
- il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive (c.d. Sport bonus);
- il credito d’imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale;
- il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
- il credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
- il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica;
- il credito d’imposta social bonus;
- il credito d’imposta per attività fisica adattata;
- il credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili;
- il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy;
- il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy che operano in zone con alta disoccupazione.
In questo articolo ci andremo a concentrare sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi 2023 per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per chi percepisce redditi in un Paese estero.
Quando spetta il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero? Ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per ottenere l’agevolazione fiscale
I contribuenti che hanno maturato i requisiti necessari per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale dovranno inserire il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero all’interno della “SEZIONE III – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero” del Quadro G del modello 730.
In particolare, tali soggetti dovranno compilare il Rigo G15 indicando il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito all’interno della Colonna 1 (Codice Stato estero), relativo al “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”.
Nello specifico, ecco qui il link che rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla compilazione del modello 730, all’interno delle quali sarà possibile trovare nella “TABELLA 10 – ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI” in appendice l’elenco completo con tutti i codici dei Paesi esteri che possono essere inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi 2023 per poter beneficiare delle detrazioni previste.
Il contribuente dovrà indicare all’interno della Sezione III del Quadro G del modello 730 i seguenti elementi per quanto riguarda la compilazione del Rigo G4:
- Colonna 1 (Codice Stato estero);
- Colonna 2 (Anno);
- Colonna 3 (Reddito estero);
- Colonna 4 (Imposta estera);
- Colonna 5 (Reddito complessivo);
- Colonna 6 (Imposta lorda);
- Colonna 7 (Imposta netta);
- Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni);
- Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1).
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