Detrazione interventi risparmio energetico: come ogni anno sta per giungere il momento probabilmente più stressante dell’anno della vita di un contribuente nel quale è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Ciò nonostante, malgrado ogni contribuente debba versare una certa quantità di imposte in base a quanto ha guadagnato nel corso dell’anno precedente, costui avrà la possibilità di vedere scontata la somma di denaro che deve versare al Fisco, grazie alla previsione di alcune tipologie di detrazioni fiscali che sono previste dalla legge.
Una di queste è la possibilità di ottenere una detrazione fiscale di importo variabile in base alla tipologia di intervento che viene effettuato durante il corso dell’anno 2022.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere nel dettaglio come devono essere inserite queste spese in modo da ottenere le detrazioni fiscali spettanti all’interno del modello 730.
Detrazione interventi risparmio energetico: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per portare in detrazione le spese per gli interventi di risparmio energetico che sono stati pagati nel 2022
Le spese per gli interventi di risparmio energetico devono essere inserite all’interno del “Quadro E – Oneri e spese” del modello 730, per poter essere portate in detrazione.
All’interno di tale sezione della dichiarazione dei redditi 2023, in particolare, devono essere indicate le spese che il contribuente ha sostenuto durante il periodo d’imposta 2022, le quali danno diritto a beneficiare di una detrazione d’imposta o di una deduzione dal reddito.
In questo caso, ovvero in caso di sostenimento di spese per gli interventi di risparmio energetico, il contribuente potrà beneficiare di una detrazione d’imposta di importo variabile in base alla tipologia di spesa che è stata effettivamente sostenuta durante il corso dell’anno precedente.
In particolare, all’interno della sezione IV (Rigo da E61 a E62) del quadro E del modello 730 il contribuente potrà portare in detrazione le seguenti spese:
- interventi per i quali spetta una detrazione d’imposta pari al 110% della spesa sostenuta:
- codice 2 – intervento su involucro di edificio esistente (no acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi);
- codice 3 – intervento di istallazione di pannelli solari / collettori solari;
- codice 4 – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- codice 5 – acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006;
- codice 6 – acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
- codice 7 – acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto;
- codice 12 – acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- codice 13 – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A;
- codice 14 – acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;
- codice 16 – acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto;
- codice 30 – intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari;
- codice 31 – intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini;
- codice 32 – interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- codice 33 – interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- interventi per i quali spetta una detrazione d’imposta pari al 65% della spesa sostenuta:
- codice 1 – intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse);
- codice 2;
- codice 3;
- codice 4;
- codice 5;
- codice 6;
- codice 7;
- codice 14;
- codice 16;
- interventi per i quali spetta una detrazione d’imposta pari al 70% e al 75% della spesa sostenuta:
- codice 8 – interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti;
- codice 9 – interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti;
- interventi per i quali spetta una detrazione d’imposta pari all’80% e all’85% della spesa sostenuta:
- codice 10 – interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico;
- codice 11 – interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico;
- interventi per i quali spetta una detrazione d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta:
- codice 5;
- codice 6;
- codice 12;
- codice 13.