Bonus casa, ristrutturazione, barriere architettoniche, sisma, caldaie e infissi diversi dal superbonus, ecco cosa fare per utilizzare il vantaggio fiscale ai fini della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura. Le modifiche arrivate nei giorni scorsi alle regole relative ai bonus edilizi dalla legge di conversione del decreto 11 del 2023, atteso a inizio della prossima settimana all’esame del Senato, necessitano di chiarimenti per tutti quei lavori differenti dal 110% o da quelli “minori”. C’è la possibilità, infatti, di ottenere lo sconto in fattura, beneficio fiscale direttamente fruibile da chi abbia fatto degli investimenti di questo tipo. O la cessione dei crediti d’imposta quale alternativa per rientrare di parte delle spese sostenute. Vediamo quali sono i vari bonus differenti dal superbonus, quali regole sono da applicarsi e che tipo di documenti sono richiesti.
Bonus casa diversi dal superbonus, quali sono e cosa serve per sconto in fattura e cessione crediti
Per i bonus casa diversi dal superbonus è possibile ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione dei crediti in due casi. Il primo concerne l’inizio dei relativi interventi se cominciati prima del 17 febbraio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto 11 del 2023. Il secondo è l’aver già stipulato un accordo vincolante alla stessa data tra chi ha commissionato gli interventi e il fornitore o esecutore. Rientrano in questa regola generale il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il sisma bonus, l’installazione degli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica delle vetture elettriche con detrazione del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, il bonus barriere architettoniche del 75 per cento se non rientrante tra i lavori trainanti del superbonus e i sistemi di accumulo.
Quando serve bonifico e autocertificazione per sconto e cessione crediti?
La doppia regola dell’inizio dei lavori o della conclusione dell’accordo per avvalersi di sconto in fattura e cessione dei crediti per i bonus differenti dal superbonus vige, dunque, in tutti quegli interventi nei quali non è necessario presentare il titolo abitativo. Per avere la certezza di rientrare nelle regole stabilite dalle modifiche al decreto 11 del 2023 bisogna considerare alternativamente che i lavori fossero già iniziati entro il 16 febbraio 2023. Oppure, se non ancora iniziati, che sia stato concluso l’accordo vincolante tra contribuente e fornitore. In entrambi i casi, questa situazione si dimostra mediante l’acconto versato con bonifico parlante a favore dell’impresa fornitrice o esecutrice degli interventi. Una disciplina leggermente differente vige per i lavori in edilizia libera nei quali rientrano la sostituzione della caldaia o degli infissi. Solo per questi interventi, come vedremo, serve sempre l’autocertificazione.
Bonus edilizi, cosa fare se non c’è l’acconto?
Cosa fare se il committente non ha versato l’acconto con bonifico parlante? In questo caso, è necessario sottoscrivere una doppia autodichiarazione, una a carico del committente e l’altra dell’impresa, che diventa cessionaria nel caso di sconto in fattura. La dichiarazione deve essere redatta ai sensi di quanto dispone l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione false, sono previste sanzioni penali. Attenzione per l’autodichiarazione. I lavori in edilizia libera, quali ad esempio il cambio della caldaia, del condizionatore, della pompa di calore o degli infissi richiedono sempre la doppia dichiarazione. Ciò a prescindere dal fatto che il committente abbia o meno pagato l’acconto o che i lavori siano partiti prima del 17 febbraio 2023.
Bonus casa, quando fare l’autocertificazione?
Pertanto, mentre per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus l’autodichiarazione serve qualora non sia stato versato l’acconto mediante bonifico parlante entro il 16 febbraio 2023 per certificare l’inizio dei lavori o il raggiungimento dell’accordo vincolante comunque entro questa data, la doppia dichiarazione serve sempre per i piccoli interventi in edilizia libera. Lo sconto in fattura per sostituire infissi e impianti di condizionamento necessita, in tutti i casi, dell’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale sia chiaramente indicata la data di inizio dei lavori.