Spese istruzione detraibili: come ogni anno sta per giungere il momento probabilmente più stressante dell’anno della vita di un contribuente nel quale è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Ciò nonostante, malgrado ogni contribuente debba versare una certa quantità di imposte in base a quanto ha guadagnato nel corso dell’anno precedente, costui avrà la possibilità di vedere scontata la somma di denaro che deve versare al Fisco, grazie alla previsione di alcune tipologie di detrazioni fiscali che sono previste dalla legge.

Una di queste è la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% nel caso in cui durante il corso dell’anno 2022 il contribuente abbia sostenute delle spese di istruzione detraibili.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere nel dettaglio come devono essere inserite queste spese in modo da ottenere le detrazioni fiscali spettanti all’interno del modello 730.

Spese istruzione detraibili: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per ottenere una detrazione fiscale del 19%

Le spese istruzione detraibili devono essere inserite all’interno del “Quadro E – Oneri e spese” del modello 730, per poter essere portate in detrazione.

All’interno di tale sezione della dichiarazione dei redditi 2023, in particolare, devono essere indicate le spese che il contribuente ha sostenuto durante il periodo d’imposta 2022, le quali danno diritto a beneficiare di una detrazione d’imposta o di una deduzione dal reddito.

In questo caso, ovvero in caso di sostenimento di spese di istruzione, il contribuente potrà beneficiare di una detrazione d’imposta di importo pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta durante il corso dell’anno precedente.

In particolare, all’interno della sezione I del quadro E del modello 730 (Rigo da E8 a E10) il contribuente potrà portare in detrazione le seguenti spese:

  • codice 12 – spese per istruzione diverse da quelle universitarie, detrazione d’imposta pari al 19%, fino ad un importo massimo di 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta in caso di spese di istruzione sostenute per la frequenza di:
    • scuole dell’infanzia;
    • scuole del primo ciclo di istruzione;
    • scuole secondarie di secondo grado;
  • codice 13 – spese per istruzione universitaria, detrazione d’imposta pari al 19% per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di:
    • corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
    • corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Tra i contributi volontari detraibili per quanto riguarda le spese per istruzione diverse da quelle universitarie sono compresi, per esempio:

  • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali:
    • l’assistenza al pasto;
    • il pre e post scuola;
  • le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
  • le spese per il servizio di trasporto scolastico;
  • i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto, quali ad esempio i corsi di lingua e di teatro che vengono svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza.

Per quanto riguarda l’importo che viene concesso in detrazione ai contribuenti, la legge ha previsto che a partire dall’anno 2020 coloro che hanno conseguito un reddito complessivo superiore ad una determinata soglia, non ricevano l’importo per intero, ma una detrazione che decresce in base all’aumentare del reddito. In particolare:

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca”.