Detrazioni affitto 2023: come ogni anno sta per giungere il momento probabilmente più stressante dell’anno della vita di un contribuente nel quale è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Ciò nonostante, malgrado ogni contribuente debba versare una certa quantità di imposte in base a quanto ha guadagnato nel corso dell’anno precedente, costui avrà la possibilità di vedere scontata la somma di denaro che deve versare al Fisco, grazie alla previsione di alcune tipologie di detrazioni fiscali che sono previste dalla legge.

Una di queste è la possibilità di ottenere una detrazione fiscale di importo variabile in base alla tipologia di soggetto che risulta il locatario dell’immobile concesso in locazione e in base al reddito che è stato conseguito durante il corso dell’anno 2022.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere nel dettaglio come devono essere inserite queste spese in modo da ottenere le detrazioni fiscali spettanti all’interno del modello 730.

Detrazioni affitto 2023: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi per portare in detrazione le spese per i canoni di locazione che sono stati pagati nel 2022

Le spese per l’affitto per essere portate in detrazione devono essere inserite all’interno del “Quadro E – Oneri e spese” del modello 730.

All’interno di tale sezione della dichiarazione dei redditi 2023, in particolare, devono essere indicate le spese che il contribuente ha sostenuto durante il periodo d’imposta 2022, le quali danno diritto a beneficiare di una detrazione d’imposta o di una deduzione dal reddito.

In questo caso, ovvero in caso di sostenimento di spese relative ai canoni di locazione, il contribuente potrà beneficiare di una detrazione dimposta di importo variabile in base alla spesa effettivamente sostenuta durante il corso dell’anno precedente.

In particolare, all’interno della sezione V del quadro E del modello 730 il contribuente potrà portare in detrazione le spese relative all’affitto nel seguente modo:

  • Rigo E71 – Codice 1 (Colonna 1), detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale:
    • 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
    • 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro;
  • Rigo E71 – Codice 2 (Colonna 1), detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale:
    • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
    • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro;
  • Rigo E71 – Codice 4 (Colonna 1), detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza:
    • 20% del canone di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro (l’importo della detrazione non può essere inferiore a 991.60 euro e non può essere maggiore di 2.000 euro);
  • Rigo E72, lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro:
    • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
    • 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Dopodiché, all’interno delle colonne successive della sezione V del Quadro E del modello 730 dovranno essere indicati rispettivamente:

  • il numero dei giorni in cui l’immobile concesso in locazione è stato adibito ad abitazione principale (Colonna 2);
  • la percentuale di detrazione spettante (Colonna 3);
  • l’ammontare del canone di locazione (colonna 4).

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