Detrazioni pensione 2023: come ogni anno sta per giungere il momento probabilmente più stressante dell’anno della vita di un contribuente nel quale è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Ciò nonostante, malgrado ogni contribuente debba versare una certa quantità di imposte in base a quanto ha guadagnato nel corso dell’anno precedente, costui avrà la possibilità di vedere scontata la somma di denaro che deve versare al Fisco, grazie alla previsione di alcune tipologie di detrazioni fiscali che sono previste dalla legge.

Una di queste è la possibilità di ottenere una detrazione fiscale di importo variabile in base all’ammontare della pensione che è stato percepita durante il corso dell’anno 2022 dal pensionato.

Tale detrazione ha subito delle modifiche per quanto riguarda la relativa presentazione all’interno del modello 730 e del modello Redditi PF in seguito alle novità che sono state introdotte a partire dal 2023 sugli scaglioni di reddito e sulle nuove aliquote IRPEF. In particolare:

  • sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro;
  • è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%.

Da ciò deriva, quindi, la modifica delle detrazioni IRPEF 2023, le quali sono state rimodulate nel seguente modo per quanto riguarda le detrazioni pensione 2023:

  • è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter beneficiare della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro (detrazione aumentata di 50 euro in caso di reddito complessivo compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro.

Date queste modifiche, ecco quali sono le detrazioni per redditi di pensione da indicare all’interno del modello 730 o del modello Redditi PF:

  • in caso di reddito complessivo non superiore a 8.500 euro, l’importo della detrazione spettante è pari a 1.955 euro;
  • in caso di reddito complessivo compreso tra 8.501 euro e 28.000 euro, l’importo della detrazione spettante è pari a 700 + 1.255 x (28.000 – reddito complessivo) / 19.500;
  • in caso di reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 50.000 euro, l’importo della detrazione spettante è pari a 700 x 50.000 – reddito complessivo) / 22.000;
  • in caso di reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’importo della detrazione spettante è pari a 0 euro.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere nel dettaglio come devono essere inserite queste detrazioni fiscali spettanti all’interno del modello 730.

Detrazioni pensione 2023: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi

I pensionati devono inserire gli importi che hanno conseguito nel 2022 all’interno del “Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati” del modello 730.

Tale quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
  • Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione IV: addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione V: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
  • Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa.

Nella sezione I, in particolare, andranno indicati:

  • redditi di lavoro dipendente e di pensione;
  • i redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera;
  • i redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;
  • le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti;
  • le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti;
  • i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa;
  • i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20%;
  • le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
  • le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata;
  • le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • gli assegni corrisposti dalle Istituzioni religiose;
  • i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente;
  • le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

In particolare, i redditi di pensione dovranno essere inseriti ai “Righi da C1 a C3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati” del modello 730, indicando il “Codice 1 – Redditi di pensione” all’interno della “Colonna 1 (Tipo)”.

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