I permessi legge 104 prevedono le norme che regolano le assenza dal lavoro dovute per l’assistenza di un familiare anziano o disabile non autosufficiente. La particolarità dei permessi 104 riguarda la possibilità di assentarsi nell’orario di lavoro ricevendo, comunque la regolare retribuzione oraria e mensile.
Per questo, si cerca di capire casa si può e non si può fare, per evitare in sanzioni prodotte dalla violazione delle disposizioni di legge.
Alla fine interessa sapere, se ad esempio nelle ore dei permessi 104 è possibile sbrigare una commissione o altre circostanze. Nel merito, della questione il riferimento cade sulla sentenza della Corte di Cassazione che non ha lasciato spazio a dubbi.
Infatti, nella sentenza sono stati posti in chiaro i punti principali che interessano i lavoratori che utilizzano i permessi legge 104. Vediamo subito quali sono.
Come funzionano i permessi per la 104?
La legge quadro 104/1992 prevede il rilascio dei permessi fruibili in ore o giornate, necessari per garantire l‘assistenza al familiare, anziano e disabile. Tuttavia, il legislatore ha previsto delle sanzioni molto pensanti fino al licenziamento, per coloro che utilizzano impropriamente questo beneficio nato per garantire una norma vita quotidiana alle persone affette da una patologia grave e invalidante.
D’altronde, è altresì vero, che nell‘uso dei permessi 104 non vi sono particolari controlli, rispetto a quanto, invece, avviene per le assenze per malattia. Non esiste per i permessi 104 la normale “visita fiscale“, anche perché non avrebbe motivo di sussistere una visita medico fiscale, in quanto non esisterebbe la patologia da riscontrare. Colui che utilizza i permessi 104 dovrebbe garantire l‘assistenza presso l’abitazione del famigliare disabile grave e non doversi trovare in altro loco.
Il vero problema, sorge nel momento in cui il datore di lavoro procede alla sorveglianza privata, avvalendosi dei servizi di investigatori privati. In questo modo, può verificare l‘utilizzo improprio dei permessi 104, come ad esempio beccare il lavoratore a fare sport, shopping e così via, invece, di occuparsi dell’assistenza.
Sicuramente, se il lavoratore nell’ambito dell’assistenza si occupa anche di alcune commissioni, come ad esempio la spesa giornaliera. In questo caso, non si tratta di una violazione della norma, ma bensì, di un condizione approvata anche dalla Corte di cassazione.
Cosa non si può fare con i permessi 104?
La normativa sui permessi 104 è molto chiara, infatti, non prevede alcuna tipologia di attività che non collimi con la cura e assistenza della persona disabile o anziana. Per questo, si esclude categoricamente l’utilizzo dei permessi 104 per le vacanze, hobby personali, seconda attività lavorativa e così via.
Se, ad esempio, il datore di lavoro dimostra la presenza di un’attività diversa dall’assistenza, può licenziare il lavoratore, oltre a richiedere le dovute sanzioni, così come riporta laleggepertutti.it.
Però, nel merito della questione è importante sottolineare diversi aspetti rilevati dalla Corte di Cassazione, quali:
- non è prevista l’assistenza continuativa, ma si contempla anche quella intervallata con pause e distacchi (piccole);
- non rappresentato motivo di abuso dei permessi, le attività di natura personali, come lettura di un libro (anche in un parco), se relativamente esercitata in un lasso di tempo ristretto
- non costituisce abuso dei permessi 104 dedicarsi ad attività personali, come anche la lettura di un libro in un parco, purché di breve periodo.
Nel riepilogare i principi principali dei permessi 104, ricordiamo che i lavoratori possono utilizzare tale tempo per eseguire delle commissioni sempre connesse all’assistenza del familiare anziano e disabile. Infatti, in questo caso non sono previste sanzioni.
La Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, ha spiegato che l’attività eseguita nel sbrigare piccole faccende quotidiane, come ad esempio fare la spesa, rifornire di carburante l’autovettura, acquistare vestititi per la persona disabile rientra nella natura dell’assistenza e, quindi, regolarmente prevista dalla norma quadro legge 104/1992.