Bonus prima casa under 36: con l’obiettivo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.

Queste agevolazioni vengono concesse ai giovani che stipulano l’atto nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, dal momento che la Legge di Bilancio 2022 ha inizialmente prorogato di sei mesi il termine previsto per il 30 giugno 2022 e la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato di un altro anno la scadenza per accedere al credito d’imposta.

La normativa in questione, in particolare, prevede i seguenti benefici:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a IVA;
  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore per le compravendite soggette a IVA.

Il credito d’imposta può essere:

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”;
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Possono accedere al bonus prima casa under 36 i giovani che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato l’atto;
  • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Per quanto riguarda, invece, le tipologie di immobili che danno il diritto di ottenere le agevolazioni previste, ammettono al beneficio quelli che sono classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I giovani che hanno la possibilità di richiedere il bonus prima casa under 36 dovranno andare ad indicare la volontà di fruire del credito d’imposta spettante all’interno del “QUADRO G – Crediti d’imposta” del modello 730.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del bonus prima casa under 36.

Bonus prima casa under 36: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per ottenere il credito d’imposta

I giovani con età inferiore a 36 anni ed un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro dovranno inserire il bonus prima casa under 36 all’interno della “SEZIONE VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36” del Quadro G del modello 730.

In particolare, il contribuente dovrà compilare il Rigo G8, qualora abbia maturato i requisiti necessari per beneficiare del credito d’imposta, nel seguente modo:

  • Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) – il contribuente deve riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato all’interno del:
  • Colonna 2 (Credito anno 2022) – il contribuente deve indicare il credito d’imposta maturato fino alla data di presentazione della dichiarazione, in misura pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa;
  • Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24) – il contribuente deve riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2023;
  • Colonna 4 (Credito compensato in atto) – il contribuente deve riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.