L’assicurazione auto è detraibile dal 730? Come ogni anno sta per giungere il momento probabilmente più stressante dell’anno della vita di un contribuente nel quale è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Ciò nonostante, malgrado ogni contribuente debba versare una certa quantità di imposte in base a quanto ha guadagnato nel corso dell’anno precedente, costui avrà la possibilità di vedere scontata la somma di denaro che deve versare al Fisco, grazie alla previsione di alcune tipologie di detrazioni fiscali che sono previste dalla legge.
Una di queste, fino al 2014, era la spesa per l’assicurazione auto, la quale poteva essere detratta all’interno del modello 730 o del modello Redditi PF.
Da qualche anno, dunque, non è più possibile portare in detrazione le spese che il contribuente sostiene per la stipula dell’assicurazione auto obbligatoria.
Al di là di questo, però, si ha la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% in caso di stipula di alcune polizze aggiuntive rispetto a quella obbligatoria, ovvero:
- le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- le assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave;
- le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza;
- le assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere nel dettaglio come devono essere inserite queste spese in modo da ottenere le detrazioni fiscali spettanti all’interno del modello 730.
L’assicurazione auto è detraibile dal 730? Ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per ottenere una detrazione fiscale del 19%
Le spese per le assicurazioni aggiuntive sulla propria auto devono essere inserite all’interno del “Quadro E – Oneri e spese” del modello 730, per poter essere portate in detrazione.
All’interno di tale sezione della dichiarazione dei redditi 2023, in particolare, devono essere indicate le spese che il contribuente ha sostenuto durante il periodo d’imposta 2022, le quali danno diritto a beneficiare di una detrazione d’imposta o di una deduzione dal reddito.
In questo caso, ovvero nella stipula delle assicurazioni auto, il contribuente potrà beneficiare di una detrazione d’imposta di importo pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta durante il corso dell’anno precedente.
In particolare, all’interno della sezione I del quadro E del modello 730 (Rigo da E8 a E10) il contribuente potrà portare in detrazione le seguenti spese:
- codice 36 – premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, detrazione d’imposta pari al 19%, fino ad un importo massimo complessivo di 530 euro, per:
- i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere;
- i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- codice 38 – premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave, detrazione d’imposta pari al 19%, fino ad un importo massimo complessivo di 750 euro, per quei soggetti la cui disabilità grave viene accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto;
- codice 39 – premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, detrazione d’imposta pari al 19%, fino ad un importo massimo complessivo di 1.291,14 euro, per i contratti aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto;
- codice 43 – premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi, detrazione d’imposta pari al 19% per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2018.