Fermo amministrativo auto: si tratta di un atto attraverso il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc…), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile appartenente al debitore, che risulta iscritto all’interno di un pubblico registro, al fine di riscuotere dei crediti che non sono stati pagati dal debitore.

Questa operazione viene effettuata generalmente per il mancato versamento di:

  • tributi o tasse (IRPEF, IVA, IMU, bollo auto, ecc…);
  • multe recapitata a causa di infrazioni al Codice della Strada.

Ad ogni modo, in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale che viene inviata al debitore, il concessionario della riscossione potrà, per l’appunto, procedere con la disposizione del fermo amministrativo dell’auto intestata al debitore stesso, mediante l’iscrizione del provvedimento in questione all’interno del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In seguito all’iscrizione del fermo amministrativo auto per mancato pagamento di un debito dovuto, verrà disposta la limitazione della disponibilità del veicolo finché il debitore non procederà con il versamento di quanto dovuto, la quale permetterà così al concessionario della riscossione di procedere con la cancellazione d’ufficio del fermo amministrativo sull’auto.

Per tutto il periodo in cui il veicolo intestato al debitore inadempiente viene sottoposto a fermo amministrativo, le conseguenze che ne derivano sono le seguenti:

  • l’auto non può circolare, altrimenti il titolare del veicolo incorrere nel pagamento di una sanzione;
  • l’auto non può essere radiata dal PRA (non può essere demolita o esportata);
  • anche se viene venduta, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo amministrativo, l’auto non può circolare e non può essere radiata dal PRA.

Oltre a queste conseguenze, in caso di mancato pagamento delle somme contestate da parte del debitore, il concessionario della riscossione potrà agire in maniera forzata disponendo la vendita del veicolo sottoposto a fermo.

Ciò nonostante, sono in molti a non sapere che ci possono essere delle circostanze in cui il fermo amministrativo che viene disposto dall’Agenzia delle Entrate, a causa di un debito non pagato, non comporta sempre un divieto di circolazione.

Il caso eccezionale in questione è, in particolare, quando l’atto che viene adottato dall’Agenzia delle Entrate risulta illegittimo e si potrà richiedere, quindi, la cancellazione del fermo amministrativo auto.

Fermo amministrativo auto: ecco come richiedere la cancellazione gratuita in caso di atto illegittimo da parte dell’Agenzia delle Entrate

Il caso più frequente secondo il quale può essere richiesta la cancellazione gratuita del fermo amministrativo auto è quando quest’ultimo viene iscritto per errore da parte del concessionario della riscossione.

Questo può accadere, magari, perché la contestazione si basa su una somma di denaro che effettivamente non risulta dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito).

In questa circostanza, sarà il concessionario della riscossione stesso a richiedere immediatamente la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo al PRA.

Qualora il veicolo in questione sia stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo e sia già stato trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione si attiverà personalmente per cancellare gratuitamente il fermo amministrativo sull’auto dagli archivi del PRA, per cui il veicolo in oggetto non sarà sottoposto ad alcune limitazione della disponibilità per quanto riguarda il suo nuovo proprietario.

Oltre a questa possibilità, il 3 aprile 2014 la Commissione Tributaria di Milano ha stabilito che, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dispone il fermo amministrativo sull’auto che viene utilizzata dal debitore per recarsi sul luogo di lavoro, quest’ultimo possa ritenersi illegittimo nel momento in cui il titolare del veicolo non dispone di un altro mezzo di circolazione per andare a lavorare.

Perciò, se l’atto dell’Agenzia delle Entrate va a limitare la disponibilità di un’auto indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del contribuente inadempiente, il provvedimento sarà considerato illegittimo e non produrrà, dunque, i suoi effetti.

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