Bonus attività fisica adattata: con la pubblicazione del provvedimento n. 94779 del 24 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta per le spese sostenute dai beneficiari per fruire dell’agevolazione riguardante l’attività fisica adattata.

In particolare, si tratta dell’agevolazione fiscale che è stata introdotta dall’art. 1, comma 737, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) con il fine di sostenere i contribuenti che hanno delle patologie croniche o delle disabilità fisiche e che effettuano delle spese per lo svolgimento di esercizi fisici.

Il precedente provvedimento che era stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, specificava che entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande per il riconoscimento del bonus attività fisica adattata, fissata al 15 marzo 2023, dovesse essere disposta e comunicata la percentuale del credito d’imposta che poteva essere fruita da ciascun soggetto beneficiario.

A tal proposito, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la percentuale del credito d’imposta per le spese riguardanti l’attività fisica adattata è pari al 97,5838%.

Tale credito d’imposta, in particolare, secondo quanto è stato stabilito all’interno dell’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2022, può essere utilizzato dai contribuenti all’interno della dichiarazione dei redditi 2023, in diminuzione delle imposte che sono dovute in base a quanto accaduto nel corso dell’anno precedente.

L’Agenzia delle Entrate, infine, specifica che:

“L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi”.

Bonus attività fisica adattata: i contribuenti potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 97% circa in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi 2023

L’art. 1, comma 737, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale un credito d’imposta in favore delle persone fisiche che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sostengono delle spese documentate per fruire di attività fisica adattata.

La suddetta agevolazione fiscale, disciplinata dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, prevede delle modalità di accesso al beneficio che sono state stabilite in seguito, mediante la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2022.

Successivamente, il provvedimento n. 382131 dell’11 ottobre 2022, che è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha definito quelle che sono le modalità applicative per il riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti beneficiari, entro il limite di spesa complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, ha disposto che:

  • la domanda ai fini del riconoscimento del bonus attività fisica adattata deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 febbraio 2023 ed entro il 15 marzo 2023;
  • entro 10 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento, stabilisce e comunica la percentuale del credito d’imposta che spetta a ciascun beneficiario, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 1,5 milioni di euro;
  • il calcolo della percentuale del bonus deve essere effettuato dal rapporto tra l’importo delle risorse stanziate (1,5 milioni di euro) e quello delle spese agevolativi che risultano indicate all’interno delle domande che vengono presentate dai soggetti beneficiari.

Perciò vien da sé che, se quest’ultimo calcolo avesse restituito un importo negativo, e cioè, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese fosse risultato inferiore rispetto al limite massimo di spesa consentito, la percentuale del credito d’imposta che sarebbe stata riconosciuta ai soggetti richiedenti sarebbe stata pari al 100%.

Perciò, dal momento che all’Agenzia delle Entrate sono pervenute le domande per il bonus attività fisica adattata contenenti spese di importo pari a 1.537.139 euro, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ogni beneficiario è pari al 97,5838%, ovvero 1.500.000 diviso 1.537.139.