IRPEF non pagata? Nel momento in cui il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate ha davanti a sé due strade, ovvero:

  • concordare con il suo contenuto;
  • ritenere che sia sbagliata.

Nel primo caso il contribuente, nel riconoscere la validità della comunicazione, potrà regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione ridotta, oltre che al versamento dell’imposta dovuta e dei relativi interessi maturati.

In particolare, è previsto che:

  • per le comunicazioni relative ai controlli automatici delle dichiarazioni, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni (90 giorni dalla trasmissione dell’avviso telematico all’intermediario che ha inviato la dichiarazione) dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%);
  • per le comunicazioni dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio;
  • per le comunicazioni relative agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%).

Qualora, invece, il contribuente non sia d’accordo con la comunicazione di irregolarità che gli è stata inviata dall’Agenzia delle Entrate, egli potrà intraprendere le seguenti azioni:

  • se la comunicazione è emessa a seguito di controllo automatico, il contribuente può rivolgersi:
    • ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi necessari che sono in grado di provare la correttezza dei dati dichiarati;
    • alle Sezioni di assistenza multicanale, telefonando ai numeri 800.90.96.96 (da telefono fisso – numero verde gratuito) o 0696668907 (da telefono cellulare – costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).
  • se la comunicazione deriva dal controllo formale, il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza o attraverso il canale Civis eventuali dati o elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati in maniera errata dall’ufficio stesso.

In caso di IRPEF non pagata, però, si va incontro ad una serie di accorgimenti che l’Agenzia delle Entrate è in grado di prendere nel caso in cui il contribuente non si ravveda.

Per questo motivo, infatti, “sperare” nella prescrizione del debito tributario è una mossa che non sempre porta a delle conseguenze piacevoli, fino alla previsione dell’evasione fiscale in caso di IRPEF non pagata per importi superiori a 50.000 euro.

IRPEF non pagata? Ecco come funziona e quali sono i termini di prescrizione dei debiti tributari

La prescrizione è disciplinata dagli artt. 2934 e ss. del codice civile. In particolare, l’art. 2934, recante “Estinzione dei diritti” prevede che:

“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.

Mentre per quanto riguarda i termini di prescrizione, sono valide le disposizioni contenute all’interno dell’art. 2946 del codice civile, recante “Prescrizione ordinaria“, il quale dispone che:

“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni“.

E’ questo, in particolare, il caso dell’IRPEF non pagata, sul quale però sono sorti molti dubbi di interpretazione riguardo i relativi termini di prescrizione, dal momento che sempre il codice civile prevede la prescrizione dopo 5 anni nel caso di debiti che vengono pagati ogni anno.

Ad ogni modo, però, ecco quali sono i termini di prescrizione delle principali tipologie di debiti tributari:

  • IRPEF, IVA, IRAP, IRES, imposta di bollo – 10 anni;
  • imposte ipotecaria e catastale sulle abitazioni – 10 anni;
  • canone Rai – 10 anni;
  • contributi alla Camera di Commercio – 10 anni;
  • IMU – 5 anni;
  • TARI, TASI, TOSAP – 5 anni;
  • sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada – 5 anni;
  • contributi INPS e INAIL – 5 anni;
  • bollo auto – 3 anni.

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