Stop cessione del credito e sconto in fattura: con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77″, sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Il suddetto decreto, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 16 febbraio 2023, è entrato in vigore a partire dal 17 febbraio 2023.

Oltre alle modifiche che sono state apportate sulla responsabilità dei cessionari e dei soggetti che hanno applicato lo sconto in fattura, di cui vi abbiamo già parlato durante il corso dell’ultimo articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24, il suddetto decreto ha apportato delle modifiche anche per quanto riguarda la cessione dei crediti fiscali, che andremo ad approfondire in questa breve guida.

Stop cessione del credito e sconto in fattura: ecco le modifiche e le nuove regole in vigore per quanto riguarda le detrazioni fiscali

L’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto le seguenti detrazioni fiscali per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In seguito, con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 è stato disposto il divieto di accesso alle seguenti detrazioni fiscali e di esercizio dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura per quanto riguarda le spese che sono state sostenute in data antecedente rispetto al 17 febbraio 2023, ovvero la data di entrata in vigore del provvedimento.

In particolare, si tratta dei seguenti interventi:

  • gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali è stata già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • gli interventi effettuati dai condomini, per i quali è stata già adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e per i quali risulta già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali è stata già presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Le disposizioni che sono contenute all’interno del comma 1, dell’art. 121, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, non si applicano per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi rispetto a quelli previsti all’art. 119 dello stesso decreto, per i quali:

  • è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
  • siano già iniziati i lavori, per quanto riguarda gli interventi dove non è richiesta la presentazione di un titolo abilitativo;
  • è stato registrato in maniera regolare il contratto preliminare oppure è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

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