Stop cessione del credito e sconto in fattura: con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77", sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
Il suddetto decreto, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 16 febbraio 2023, è entrato in vigore a partire dal 17 febbraio 2023.
Oltre alle modifiche che sono state apportate sulla responsabilità dei cessionari e dei soggetti che hanno applicato lo sconto in fattura, di cui vi abbiamo già parlato durante il corso dell'ultimo articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24, il suddetto decreto ha apportato delle modifiche anche per quanto riguarda la cessione dei crediti fiscali, che andremo ad approfondire in questa breve guida.
L'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto le seguenti detrazioni fiscali per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici:
In seguito, con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 è stato disposto il divieto di accesso alle seguenti detrazioni fiscali e di esercizio dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura per quanto riguarda le spese che sono state sostenute in data antecedente rispetto al 17 febbraio 2023, ovvero la data di entrata in vigore del provvedimento.
In particolare, si tratta dei seguenti interventi:
Le disposizioni che sono contenute all'interno del comma 1, dell'art. 121, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, non si applicano per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi rispetto a quelli previsti all'art. 119 dello stesso decreto, per i quali:
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