La Camera dei Deputati ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La Commissione avrà il compito di ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa delle due ragazze. Potrà verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche.

Esaminerà fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all’accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda.

La Commissione inoltre verificherà, mediante l’analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità. Infine, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell’inchiesta.

Commissione inchiesta scomparsa Orlandi e Gregori – Composizione

La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla
Camera dei deputati. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell’inchiesta.

Poteri e limiti

La Commissione inchiesta scomparsa Orlandi e Gregori procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Ha facoltà di ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Potrà acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Ove occorra chiedere lo svolgimento di accertamenti o l’acquisizione di documenti fuori del territorio dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti.

Organizzazione dei lavori

L’attività e il funzionamento della Commissione inchiesta scomparsa Orlandi e Gregori sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Per l’adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d’intesa tra loro.

La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.