Chi deve fare la dichiarazione dei redditi? Non tutti i cittadini sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e anche tra chi è obbligato ci sono delle differenze, per esempio c’è chi è tenuto a presentare il modello 730 e chi il modello Redditi Persone fisiche.
In generale il modello 730 è usato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, mentre il modello Redditi Pf è utilizzato dai titolari di partita Iva. I due modelli sono utilizzati da soggetti diversi e hanno scadenze differenti: il modello 730 deve essere trasmetto all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre, mentre il modello Redditi Pf può essere inviato fino al 30 novembre.
In entrambi i casi è possibile richiedere e ottenere le detrazioni fiscali previste dalla legge a partire da quelle sanitarie e questo è uno dei motivi per cui è consigliabile effettuare la dichiarazione dei redditi anche se si è esonerati. Analizziamo chi e come deve presentare la dichiarazione dei redditi.
Chi deve fare la dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi, in linea generale, deve essere presentata da quei contribuenti che nel corso dell’anno di imposta hanno percepito redditi da lavoro, autonomo o dipendente, da pensione, redditi per terreni o fabbricati e redditi di impresa o capitale. In questo modo, cioè attraverso la dichiarazione con modello 730 o modello Redditi Pf, i contribuenti mettono in regola la loro posizione dichiarando al Fisco tutte le somme percepite nel corso dell’anno di imposta e le spese sostenute.
Chi deve presentare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 precompilato oppure ordinario, i contribuenti che sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
- retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi: al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione
- al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il
- contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2021 al mese di giugno dell’anno 2022;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
Chi deve presentare il modello Redditi Pf
Devono presentare il modello Redditi Persone fisiche e non possono utilizzare il modello 730 precompilato oppure ordinario i contribuenti
che si trovano in una delle seguenti situazioni e hanno percepito:
- redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate
- in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
Inoltre, il modello Redditi Persone fisiche è previsto anche per:
- chi non è residente in Italia nell’anno di imposta o in corso;
- chi deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- chi utilizza crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- chi ha percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone
- fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- chi deve compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
- chi destina a locazione più di 4 appartamenti.
Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha percepito redditi per i quali l’imposta dovuta è inferiore a 10,33 euro, ma anche chi ha percepito le seguenti tipologie di reddito:
- redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da lavoro dipendente o pensione (nei limiti previsti dalla legge);
- redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati se non situati nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.