Mia per Rdc cambiano le regole per coloro che hanno subito condanne? I cittadini con condanne percepiranno il nuovo sussidio MIA? Il nuovo strumento MIA sarà introdotto per contrastare la povertà assoluta delle famiglie. La misura dovrebbe portare a consumo Il reddito di cittadinanza. L’assenza delle regole certe e decreti a suggellare le norme pone i cittadini in uno stato di confusione, quasi perenne. Tante e troppe domande che meritano delle risposte certe, specie, se minano la parvenza di stabilità economica conquistata con il Reddito di cittadinanza.
Per ora, l’assenza dell’ufficialità della misura, non permette di capire se e come il governo regolamenterà diversi aspetti legati alla quotidianità dei cittadini. Uno di questi riguarda sicuramente i cittadini condannati. Molto probabilmente, a breve arriveranno notizie certe per coloro che hanno subito condanne penale e per le loro famiglie.
In sostanza si tratta di attendere il delicato passaggio da Mia a Rdc, per poter distinguere le varie regole di applicazione dello strumento. A ogni modo, cercheremo di capire quali potrebbe essere le disposizioni attuative della nuova misura Mia per chi è stato condannato.
Mia per Rdc: ecco come potrebbe funzionare per chi è stato condannato
Come detto, è difficile capire quali potrebbero essere le regole per coloro che sono stati condannati, ma soprattutto, capire se nel beneficio rientrano anche le famiglie dei condannati.
Per questo, ricordiamo che il Reddito di cittadinanza con decorrenza dal 2024, dovrebbe essere cestinato. In sostanza, si tratterebbe di aspettare l’operatività delle disposizioni previste dal governo Meloni nei confronti del sussidio di Stato. Come misura di contrasto alla povertà assoluta dovrebbe subentrare la Misura di inclusione attiva, denominata MIA.
L’Importo di partenza del nuovo sussidio dovrebbe attestarsi sul valore di 500 euro. Il beneficio economico non sarà garantito a tutti i cittadini.
Otterranno il sussidio Mia le famiglie che rientrano in diverse condizioni, tra cui:
- famiglie in stato di bisogno economico composte da membri occupabili percettori del Rdc. Il beneficio economico che dovrebbe spettare in queste circostanze dovrebbe essere ridotto a 375 euro mensili;
- famiglie in stato di bisogno economico composte da membri over 60, disabili e minori;
Il periodo del nuovo sussidio Mia dovrebbe variare tenendo conto dell’applicazione di una o più circostanze, tra cui:
- per le famiglie composte da membri non occupabili, il sussidio dovrebbe essere garantito per 18 mensilità. Molto probabilmente, sarà ridotto a 12 mensilità, se richiesto per la seconda volta;
- per le famiglie composte da membri occupabili, il sussidio dovrebbe essere garantito per 12 mensilità (prima domanda), mentre scende a 6 mensilità per la domanda successiva alla prima. La terza istanza dovrebbe essere inoltrata a distanza di un anno e mezzo.
Qual è il reddito da non superare per il sussidio MIA?
Dovrebbe applicarsi una diversa individuazione della soglia reddituale. Secondo numerosi esperti, il certificato ISEE valido per il rilascio del sussidio Mia dovrebbe passare da 9.360 euro previsti per l’attuale Rdc al valore di 7.200 euro.
Chi ha commesso reati non avrà diritto a Mia per Rdc?
Secondo l’attuale normativa applicata sul Reddito di cittadinanza, il diritto al beneficio non viene corrisposto per coloro che sono sottoposti a condanne penali, se non sono passati almeno 10 anni.
Tuttavia, anche in questo senso si registra un’apertura del governo italiano. Infatti, la nuova norma prevede l’esclusione per il diritto al Rdc solo del detenuto, mentre alla famiglia sarà corrisposto regolarmente il sussidio.
La Nota-UL-17092020 misure cautelari pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, all’articolo 3, comma 13, recita:
“Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti”.