Superbonus forfettari, c’è solo la possibilità di cessione dei crediti d’imposta delle partite Iva agevolate per beneficiare dei bonus edilizi. Ma l’entrata in vigore del decreto numero 11 del 17 febbraio 2023 ha cambiato anche le alternative di utilizzo del superbonus, non avendo i forfettari la possibilità di detrazione fiscale e, quindi, di recuperare le spese nella dichiarazione dei redditi. Peraltro, anche la cessione dei crediti ad altri privati diventa non praticabile se questi ultimi non dovessero procedere con la compensazione mediante modello F24. Ecco, pertanto, come possono fare le partite Iva a regime agevolato a utilizzare il credito d’imposta maturato sul superbonus.
Superbonus forfettari, c’è solo la possibilità di cessione crediti per le partite Iva: ecco come fare
Per i contribuenti del regime forfettario di partita Iva, il blocco della cessione dei crediti del decreto 11 del 2023 rappresenta un ulteriore ostacolo nell’utilizzo dei bonus edilizi e del superbonus. Infatti, alle partite Iva agevolate manca il reddito imponibile per l’Irpef, essendo un regime che prevede l’imposta sostitutiva del 15 per cento o del 5 per cento se l’avvio dell’attività sia avvenuto negli ultimi cinque anni. In virtù di queste regole, i forfettari non possono recuperare le spese sostenute per gli interventi in superbonus in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi: possono solo cedere il credito d’imposta maturato. Nella situazione di blocco degli acquisti dei bonus da parte delle banche, l’alternativa è cedere il credito ai privati e alle imprese, facendo attenzione a ciò che stabilisce la normativa. Infatti, chi acquista il credito dalle partite Iva forfettarie deve poi essere sicuro di poter procedere con la compensazione di quanto ottenuto mediante modello F24 di altre imposte e contributi. Per questi ultimi soggetti, infatti, non è sufficiente avere la capienza fiscale necessaria ai casi di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Si pensi, ad esempio, a un soggetto che abbia un solo reddito da lavoro alle dipendenze, anche con sufficiente capienza fiscale: non potrà procedere a comprare i crediti d’imposta dalla partita Iva forfettaria perché non ha da compensare imposte nel modello F24. Questa situazione, frequente, determina la scelta del venditore forfettario, rivolgendosi ad altre tipologie di soggetti.
Bonus edilizi, si può fare la vendita a rate?
L’Agenzia delle entrate, proprio recentemente, è tornata a chiarire come ci si debba comportare per i casi di cessione dei crediti d’imposta del superbonus ai “primi beneficiari”: chi ha sostenuto le spese per gli interventi maturando il credito d’imposta deve cedere tutte le rate residue non utilizzate oppure il credito per intero. Pertanto, se una spesa in superbonus è stata sostenuta nel 2021 dovesse dar luogo a una detrazione fiscale da rateizzare negli anni susseguenti, si può utilizzare la prima quota della rateizzazione in detrazione fiscale e cedere tutte le altre quote residue insieme. Chi acquista il credito, a sua volta, può cedere le singole annualità che compongono il credito stesso. Inoltre, non c’è divieto di cedere l’intero credito pattuendo con il cessionario il pagamento a rate: è una possibilità che si potrebbe utilizzare soprattutto per i bonus edilizi più piccoli, la cui detrazione in dieci anni scoraggia, di solito, chi acquista. In questi casi, pagando a rate si può ottenere lo stesso effetto (ovvero la cessione del credito d’imposta per intero) ma per quote corrispondenti, ad esempio, a quelle della detrazione fiscale. L’unico svantaggio per chi vende è la possibile insolvenza di chi acquista, soprattutto su un lasso di tempo così elevato, pari alla durata dei 10 anni della detrazione fiscale.