Credito imposta energia: con la pubblicazione della risposta all’istanza di interpello e consulenza giuridica n. 261 del 21 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus non spetta alle imprese non energivore in caso di autoconsumo.
La risposta al suddetto interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale (Divisione Contribuenti), fa riferimento a quanto viene disposto all’interno del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022.
Credito imposta energia: il bonus può essere concesso alle imprese non energivore in caso di autoconsumo? Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La società che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate dichiara a quest’ultima di essere un’impresa “diversa da quelle a forte consumo di gas naturale” (c.d. imprese gasivore) e “diversa dalle imprese a forte consumo di energia elettrica” (c.d. imprese energivore).
Precisato questo, la società dichiara di produrre energia elettrica esclusivamente per autoconsumo e fornisce all’AdE i consumi relativi allo scorso anno.
A tal proposito, la normativa vigente in materia ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto della componente energetica nel corso del 2022 in favore delle imprese non energivore, escludendo però la possibilità di utilizzare tale energia per l’autoconsumo.
Dal momento che questa possibilità, però, viene concessa alle imprese energivore in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022 e dell’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, la società istante, anche se risulta essere un’impresa non energivora, richiede all’Agenzia delle Entrate di poter beneficiare del credito d’imposta in relazione all’energia autoconsumata nel secondo e nel terzo trimestre 2022, come avviene per le imprese energivore, per evitare quella che ritiene una “discriminazione ingiustificata”.
A tale quesito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il “credito imposta energia” è stato introdotto dal decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, con il fine di “contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina”.
L’art. 3 del suddetto decreto, in particolare, istituisce un contributo straordinario, che viene erogato sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica.
Nello specifico, questo bonus viene concesso a tutte quelle imprese che sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese non energivore).
Per beneficiare del credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata durante il corso del secondo trimestre dell’anno 2022, e successivamente aumentato al 30% per quanto riguarda il terzo trimestre 2022, l’impresa deve comprovare la spesa mediante la fornitura delle relative fatture di acquisto e deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
In sostanza, la legge vigente in materia non prevede la possibilità anche per le imprese non energivore di accedere al credito d’imposta in oggetto in relazione all’energia elettrica oggetto di autoconsumo, come invece è stato disposto in favore delle imprese energivore.
Tenuto conto di tutte queste previsioni che sono contenute all’interno dei suddetti decreti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società istante non possa beneficiare del credito d’imposta previsto per l’acquisto dell’energia elettrica da utilizzare per l’autoconsumo, destinato esclusivamente alle imprese energivore.
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